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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
SEZIONE I.
Le Camere.
- Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
- La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
- Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna regione può avere un numero
di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti e dei più alti resti.
- I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
- È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
- La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
- Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
- Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
- Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
- Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
- La legge determina
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
- Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
- Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
- I membri del
Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e
i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto
di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per
trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento
in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
- I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II.
La formazione delle leggi.
- La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
- L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
- Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
- Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
- È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
- L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
- Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
- L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
- Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che
sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
- Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
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