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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Principî fondamentali
- L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
- Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
- La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
- La Repubblica, una
e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
- La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
- L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
- L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
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