APPENDICE E
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL REGISTRO
PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE
D.P.C.M. 3 GENNAIO 1994 N. 244
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
- vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
- visto l'art.7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e
12;
- sentita la Società italiana degli autori ed editori;
- udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22
luglio1993;
adotta il seguente regolamento:
1.
- Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell'art.103, quarto comma, della
legge 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
518, può essere tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite
secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e
data.
2.
- La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di
un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma
stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione
che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:
- titolo del programma;
- nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalità;
- nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;
- data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo
atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.
- L'esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la
registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su un supporto
ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità,
stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.).
- Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in
Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione del
titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia deve contenere gli elementi
di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non
corrisponda alla data del prima atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve
altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine.
- Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in
particolare all'art.64 bis, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'art.5 del decreto legislativo 29 dicembre 1996 n. 518, la dichiarazione
deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al
programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma
derivato.
- Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio
di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare
anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative
all'individuazione dell'opera quali il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano
nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o
frontespizi.
- Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la
dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.
3.
- La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati
contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero
progressivo e della data di registrazione, l'esemplare dell'opera e la documentazione
presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione
contenente i dati inseriti nel registro.
4.
- Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all'art.104 della
citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura provata, con
firme autenticate, accompagnato, da una copia dell'atto.
- Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti
indicazioni:
- nome e domicilio del richiedente;
- natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;
- nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme;
- programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;
- diritti ceduti;
- generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.
- La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati
contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero
progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al
richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel
registro.
5.
- Ai fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi all'archivio
informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore o dell'elaboratore, nonché
del richiedente la registrazione.
6.
- La registrazione al competente ufficio della Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) di dichiarazioni o altri documenti ai fini della registrazione, ovvero ai sensi
di altre disposizioni della legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio
postale in pacco, busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il
servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una
doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) deve apporre timbro, firma e data di ricevimento.
7.
- Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, ad
esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per
certificato, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro,
nonché copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.
8.
- Qualunque istanza per registrazione, visura di atti, copia di atti o ricerche deve
essere redatta su carta da bollo.
9.
- Per la registrazione o altre operazioni di cui all'art.7 sono dovuti alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti fissi:
- per ciascun programma da registrare lire 155.000 (centocinquantacinquemila);
- per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
- per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
- per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
- per ciascuna copia certificata di registrazione ovvero di documento o atti lire 1.000
(mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.
- A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i suddetti diritti
fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In base agli esiti operativi del
registro stesso ed in conformità ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare,
saranno apportate conseguenti variazioni.
- L'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potrà avvenire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del consiglio di
amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), tenuto conto
dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'istituto
nazionale di statistica. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza
dell'adeguamento, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.
10.
- Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovrà essere reso
operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[ Indice | Appendice D - Decreto
legislativo 518/92 | Appendice F - Testo aggiornato della l. 22
aprile 1941 n. 633 ] |