Luigi Grande Art. 587 codice penale Rocco "Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella". Si noti che la legge, parlando di scoperta della "illegittima relazione carnale" non esigeva la scoperta in flagranza dei due "amanti illegittimi", come gli articoli del precedente codice Zanardelli, ma bastava la "scoperta" della relazione e quindi anche la notizia nell'ampio significato latino della parola. (Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si veda Luigi Grande, Eros alla sbarra, Firenze, Vallecchi, 1992) |