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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Parte I
Diritti e doveri del cittadino
Titolo I
Rapporti civili
- La libertà
personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
- Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per
motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
- La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziario con le
garanzie stabilite dalla legge.
- Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dai
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
- I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto
al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete
e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
- Tutti hanno diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
- Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire
e a reprimere le violazioni.
- Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
- Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
- Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
- L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
- La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
- I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrati, dagli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II
Rapporti etico-sociali
- La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- È dovere e diritto
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per
la ricerca della paternità.
- La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e
la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
- L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- La scuola è aperta
a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III
Rapporti economici
- La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
- Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo
di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
- Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
- L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto
altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che
gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno
personalità giuridica,. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- L'iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei
casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
- A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.
- Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
- La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo dell'artigianato.
- Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
- La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV
Rapporti politici
- Sono elettori tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
- Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
- Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
- Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
- La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio
nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si
informa allo spirito democratico della Repubblica.
- Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
- Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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