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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Ordinamento della Repubblica
Titolo II
Il Presidente della Repubblica
- Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
- Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
- Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
- Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
- Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
- Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
- Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
- Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
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