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Violante: seduta 02

Violante: seduta 02
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                          Pag. 9
        PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
                          INDICE
                                                        pag.
Esame del regolamento interno della
Commissione:
Violante Luciano, Presidente ........................ 11, 12
                          14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 29
Bargone Antonio ......................................... 13
Biondi Alfredo .......................................... 28
Biscardi Luigi .................................. 12, 16, 25
Cabras Paolo ................................ 18, 19, 25, 26
Cappuzzo Umberto ................................ 19, 26, 27
D'Amato Carlo ........................................... 27
D'Amelio Saverio ........................................ 26
Florino Michele ................................. 13, 15, 24
Frasca Salvatore ................................ 25, 27, 28
Galasso Giuseppe .................................... 27, 28
Matteoli Altero ............................. 13, 14, 16, 25
Sorice Vincenzo ..................................... 13, 25
Taradash Marco .............................. 13, 15, 18, 24
Tripodi Girolamo ........................................ 25
Sulla pubblicità dei lavori:
Violante Luciano, Presidente ............................ 11
                         Pag. 10
                         Pag. 11
La seduta comincia alle 17.
(La Commissione approva il processo verbale della
seduta precedente).
               Sulla pubblicità dei lavori.
  PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta l'attivazione
dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
   Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
     Esame del regolamento interno della Commissione.
  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del
regolamento interno della Commissione.
   Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.
   Passiamo all'esame degli articoli.
   Informo la Commissione che l'ufficio di presidenza ha
predisposto un testo base, apportando agli articoli del
regolamento vigente nella precedente legislatura le modifiche
formali rese indispensabili dal fatto che in questa
legislatura è un deputato a presiedere la Commissione. Ad
alcuni di questi articoli proporrò inoltre, su mandato
dell'ufficio di presidenza, alcuni emendamenti.
   Do lettura dei primi quattro articoli che, non essendo
stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 1.
             (Compiti della Commissione).
 1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i
principi e le finalità degli articoli 25-quinquies e
seguenti del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
(E' approvato).
                         Art. 2.
               (Composizione e durata).
  1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui
all'articolo 25-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
1992, n. 356, dura in carica per tutta la legislatura.
(E' approvato).
                         Art. 3.
   (Sostituzione del presidente e dei componenti della
                     Commissione).
  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni
dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo,
di cessazione del mandato parlamentare, il presidente e gli
altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri
parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa
procedura di cui all'articolo 25-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
   2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti
la Commissione.
(E' approvato).
                         Pag. 12
                         Art. 4.
     (Partecipazione alle sedute della Commissione).
  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della
Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di
altri estranei, fatta eccezione dei componenti della
segreteria di cui all'articolo 25 e dei collaboratori di cui
all'articolo 26 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17,
18 e 19.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 5:
                         Art. 5.
           (Costituzione della Commissione).
  1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata
dal presidente per procedere all'elezione, fra i suoi
componenti, di due vicepresidenti e di due segretari. Sono
chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti
della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.
   2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla
propria scheda un solo nome per i vicepresidenti ed un solo
nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito
il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse
disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
   3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai
Presidenti delle Camere.
  Gli uffici mi segnalano che probabilmente l'articolo 5
dovrebbe essere abrogato, in quanto prescrive che la
Commissione procede nella prima seduta all'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari. Poichè il regolamento viene
approvato nel momento in cui si è già proceduto a tale
adempimento, la norma in questione appare superflua.
  LUIGI BISCARDI. Non condivido la sua osservazione,
signor presidente, dato che ogni regolamento deve garantire
una certa continuità: certe sue norme devono comunque restare
in vigore, poiché in caso contrario mancherebbe una regola
anche per l'insediamento della Commissione. Certo, il
regolamento può essere successivamente modificato ma deve
sempre esistere una norma che funga da binario.
  PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione resterà in
carica fino al termine della legislatura e che la norma in
esame appare superflua. Comunque, dal momento che ne è stato
chiesto il mantenimento, pongo in votazione l'articolo 5.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 6:
                         Art. 6.
               (Ufficio di presidenza).
  1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente
della Commissione, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai
segretari.
   2. Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio
di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.
  Il senatore Florino e l'onorevole Matteoli hanno
presentato il seguente emendamento:
Sostituire il secondo comma con il seguente: "Il
presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i
rappresentanti designati dai gruppi".
  In relazione a tale emendamento, desidero sottolineare
che il regolamento della Camera, alle cui linee dobbiamo
attenerci, prevede che il Presidente convochi alle riunioni
dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti del gruppi quando
lo ritiene opportuno.
   Credo comunque che su tale materia possiamo assumere un
orientamento in
                         Pag. 13
base al quale, in linea di massima, i rappresentanti dei
gruppi siano convocati alle riunioni dell'ufficio di
presidenza. Tuttavia, nei casi in cui quest'ultimo è chiamato
a svolgere adempimenti puramente burocratici, tale
convocazione non appare necessaria.
  MICHELE FLORINO. Signor presidente, onorevoli colleghi,
abbiamo presentato un emendamento volto ad assicurare comunque
la rappresentanza dei gruppi nelle sedute dell'ufficio di
presidenza, certamente non per sfiducia nei confronti della
presidenza o dei vicepresidenti, che sono persone
rispettabilissime. La ragione che ci ha spinto a presentare
l'emendamento è riconducibile ai compiti speciali propri della
nostra Commissione, ossia la lotta alla mafia ed alla
delinquenza, che stanno stravolgendo il nostro paese.
   In tale contesto, gradirei che tutti i partiti fossero
rappresentati nelle riunioni dell'ufficio di presidenza perché
i due esponenti che siedono al suo fianco, signor presidente,
rappresentano partiti che oggi purtroppo, come la stampa
dimostra quotidianamente, hanno, soprattutto nelle regioni del
sud, una stretta colleganza con il potere malavitoso.
Conseguentemente, in virtù dei poteri speciali della nostra
Commissione e del controllo sistematico che essa deve
esercitare su atti il cui esame non può essere riservato
all'ufficio di presidenza ma va esteso a tutti i gruppi,
auspico l'approvazione del nostro emendamento, volto a
garantire una maggiore trasparenza e soprattutto efficacia
nella lotta alla mafia.
  VINCENZO SORICE. Signor presidente, il regolamento
interno viene approvato in attuazione della legge istitutiva
della Commissione, la quale, prevedendo l'ufficio di
presidenza, ne determina i compiti, le funzioni e la
composizione.
   Se si accogliesse l'emendamento presentato, si altererebbe
l'impostazione della legge istitutiva, rischiando nello stesso
tempo di depauperare la Commissione delle sue funzioni.
L'ufficio di presidenza, in quanto svolge determinati compiti
di gestione della Commissione, deve potersi avvalere, quando
lo ritiene opportuno, del contributo dei rappresentanti dei
gruppi. Se invece tale rappresentanza venisse
istituzionalizzata, si rischierebbe di alterare la funzione
dello stesso organismo oltre che - lo ribadisco - di
depauperare l'attività della Commissione.
   Sulla base di tali considerazioni, sono contrario
all'emendamento presentato.
  MARCO TARADASH. Condivido l'orientamento espresso dal
presidente secondo cui, quando vi saranno ragioni politiche di
convocazione dell'ufficio di presidenza, le riunioni di
quest'ultimo saranno allargate ai rappresentanti dei gruppi.
D'altro canto, l'ufficio di presidenza svolge anche compiti di
gestione ai quali non può adempiere in maniera assembleare.
  ANTONIO BARGONE. Condivido l'impostazione del
presidente, anche per le ragioni esposte dall'onorevole
Sorice. Del resto, mi sembra sufficiente affermare un
orientamento in base al quale alle riunioni dell'ufficio di
presidenza siano convocati in linea di massima i
rappresentanti dei gruppi.
   Tra l'altro, mi appare improprio il riferimento all'esame
degli atti, della loro rilevanza e utilizzazione, dal momento
che ciò rientra in una valutazione non imputabile
specificamente all'ufficio di presidenza ma alla Commissione
nel suo complesso. Si tratta di un aspetto che dovrà trovare
comunque puntuale disciplina nel regolamento interno.
  ALTERO MATTEOLI. Anche se giudico positivamente le
dichiarazioni del presidente in merito all'emendamento che
abbiamo presentato, desidero intervenire in riferimento alle
osservazioni del collega Sorice: se è vero che la legge
istitutiva prevede l'ufficio di presidenza, è altrettanto vero
che essa prescrive l'approvazione di un regolamento interno.
                         Pag. 14
Di fronte a tale adempimento, la Commissione è sovrana.
   Se si accogliesse il ragionamento del collega Sorice,
sarebbe del tutto superfluo procedere all'approvazione del
regolamento interno, in quanto tutto sarebbe disciplinato
dalla legge istitutiva.
   Ritengo, pertanto, che la convocazione dei rappresentanti
dei gruppi alle riunioni dell'ufficio di presidenza non alteri
le funzioni di tale organismo, ma anzi ne snellisca i lavori.
   In conclusione, anche se dopo le dichiarazioni del
presidente avremmo potuto ritirare l'emendamento, le
osservazioni dei colleghi Sorice e Taradash ci inducono a
mantenerlo.
  PRESIDENTE. Ho già avuto modo di rilevare che, dal punto
di vista formale, l'emendamento in esame è in contrasto con il
regolamento della Camera; non potrei, quindi, porlo in
votazione. Invito, pertanto, i colleghi presentatori a
ritirarlo, anche perché, dal punto di vista sostanziale, mi
sembra funzionale ai lavori della Commissione che il
presidente inviti di regola alle riunioni dell'ufficio di
presidenza i rappresentanti di tutti i gruppi. Fissare,
invece, un esplicito obbligo in tal senso sarebbe in contrasto
- lo ribadisco - con il regolamento della Camera.
  ALTERO MATTEOLI. Concordiamo con le osservazioni del
presidente e ritiriamo l'emendamento.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.
(E' approvato).
  Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo
stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 7.
       (Funzioni del presidente, dei vicepresidenti
                   e dei segretari).
  1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la
convoca e ne presiede le sedute regolando le discussioni e le
votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e
dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di
presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita
altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente
regolamento.
   2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di
assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati
delle votazioni e controllano la redazione del processo
verbale.
   3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il
presidente esercita poteri spettanti all'ufficio di
presidenza, riferendo entro 48 ore all'ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi.
(E' approvato).
                         Art. 8.
        (Funzioni dell'ufficio di presidenza).
  1. L'ufficio di presidenza:
  a) propone il programma e il calendario dei lavori
della Commissione indicando i criteri per la formulazione
dell'ordine del giorno delle sedute;
  b) delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di
ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della
Commissione;
  c) esamina le questioni, sia di merito che
procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della
Commissione, alla quale riferisce;
  d) propone alla Commissione la costituzione di gruppi
di lavoro ai sensi del comma 3 dell'articolo 15.
(E' approvato).
                         Art. 9.
           (Convocazione della Commissione).
  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente
della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del
                         Pag. 15
giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine
del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa
deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
   2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della
convocazione al termine della seduta, la Commissione è
convocata dal presidente con avviso personale ai suoi
componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della
riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione,
il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto
previsto dal comma 1.
   3. La convocazione può essere richiesta al presidente da
un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di
particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la
Commissione con la procedura di cui al comma 2.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 10:
                         Art. 10.
           (Ordine del giorno delle sedute).
  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che
non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non
venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei
presenti.
   2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni
o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti
all'ordine del giorno, debbono previamente informare il
presidente dell'oggetto dei loro interventi.
  Il senatore Florino e l'onorevole Matteoli hanno
presentato il seguente emendamento:
Aggiungere infine le parole: "Gli argomenti non
iscritti all'ordine del giorno vanno discussi nella prima
riunione successiva a quella in corso".
  Probabilmente si dovrebbe parlare di argomenti non
esaminati anziché non iscritti.
  MICHELE FLORINO. Il comma 2 dell'articolo 10 del
regolamento recita: "Coloro che intendono fare dichiarazioni,
comunicazioni, o richieste alla Commissione su argomenti non
iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare
il presidente dell'oggetto dei loro interventi". Generalmente
in questi casi il presidente, almeno secondo quanto ho
verificato nel corso della precedente legislatura, dà la
possibilità di intervenire. Tuttavia, tenuto conto che i
membri della Commissione sono 50, se, oltre alle questioni
all'ordine del giorno, si volessero discutere anche altri
argomenti, risulterebbe impossibile la nostra attività nelle
aule parlamentari.
   L'emendamento, quindi, si propone di snellire i lavori
della Commissione.
  MARCO TARADASH. A dire la verità, non mi è chiaro il
senso di questo emendamento: o entra in contraddizione con il
comma 1, dove si parla di una votazione a maggioranza
qualificata per inserire nuovi argomenti all'ordine del
giorno, altrimenti non riesco a comprendere. Vorrei capire se
si tratta di un emendamento al comma 1 o se si riferisce ad
una questione diversa.
  PRESIDENTE. La Commissione non può deliberare su
argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che ciò
non sia deciso con una votazione dalla maggioranza dei due
terzi (come previsto per l'Assemblea). Coloro che intendono
fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non
iscritti, devono previamente informare il presidente: quindi,
si informa il presidente e poi si delibera se accogliere o
meno la richiesta. A questo punto, i colleghi Florino e
Matteoli propongono che se la delibera non è avvenuta in
quella stessa seduta, abbia luogo in quella successiva.
                         Pag. 16
  LUIGI BISCARDI. Mi pare di avere capito che questo
emendamento stabilisca che gli argomenti inseriti all'ordine
del giorno su richiesta formulata ai sensi del comma 2
dell'articolo 10, debbano essere portati alla riunione
successiva per dar modo a chi non conosce tali argomenti e
voglia intervenire sugli stessi di partecipare alla
discussione con cognizione di causa. Se c'è un argomento
all'ordine del giorno e si delibera di inserirne un altro,
qualora la discussione su quest'ultimo avvenga immediatamente
molti dei componenti la Commissione potrebbero non averne una
conoscenza precisa, con la conseguente impossibilità di
partecipare alla discussione con cognizione dei fatti.
  ALTERO MATTEOLI. Signor presidente, non è questo il
senso del nostro emendamento: coloro che intendono fare
dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su
argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono
previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro
interventi. In questo caso, se la richiesta è accettata dalla
presidenza, non sappiamo quando tali argomenti verranno
iscritti all'ordine del giorno. Il nostro emendamento si
propone di inserire una norma che sancisce che ciò avvenga
nella seduta successiva.
  PRESIDENTE. Alla luce di questa precisazione, pongo in
votazione l'emendamento Florino e Matteoli all'articolo 10.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 11:
                         Art. 11.
                   (Numero legale).
  1. Salvo quanto è disposto nel comma 2 dell'articolo 15,
per la validità delle deliberazioni della Commissione è
necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
   2. La presenza del numero legale è accertata dal
presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa prima
di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la
verificazione.
   3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il
presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla
ripresa, la Commissione non risulti in numero legale, il
presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della
seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta
che è stata tolta.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i
seguenti emendamenti:
Sostituire il secondo comma con il seguente: "La
presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia,
oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la
Commissione stessa stia per procedere ad una votazione".
Sostituire il terzo comma con il seguente: "Se si
accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende
la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, sia nuovamente
accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del
numero legale, il presidente toglie la seduta, annunciando la
data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del
giorno della seduta che è stata tolta".
  Nel precedente regolamento della Commissione, era
stabilito che prima di iniziare i lavori si dovesse verificare
l'esistenza del numero legale. Devo dire che non è sempre
facile - per gli impegni che ciascuno di noi ha - che
all'inizio della seduta della Commissione siano presenti 26
componenti. Pertanto, propongo che non sia necessario
verificare l'esistenza del numero legale all'inizio della
seduta, ferma restando la necessità di tale verifica quando si
stia per procedere a deliberazioni.
                         Pag. 17
   Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di
presidenza al secondo comma dell'articolo 11.
(E' approvato).
 Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio
di presidenza al terzo comma dell'articolo 11.
(E' approvato).
 Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé
approvate.
(E' approvato).
 Do lettura dell'articolo 12:
                         Art. 12.
          (Deliberazioni della Commissione).
  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a
maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli
astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una
maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la
deliberazione si intende non approvata.
   2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a
meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un
quinto dei componenti lo scrutinio segreto.
   3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata
dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente
abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se
il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio
segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto
dal comma 2, la domanda si intende ritirata.
   4. Quando si verifichino irregolarità, il presidente,
apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e
disporre che sia immediatamente ripetuta.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i
seguenti emendamenti:
Sostituire il primo comma con il seguente: "Le
deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una
maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza
sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole
o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende
respinta".
Al secondo comma sostituire l'espressione:"tre
commissari" con l'espressione: "quattro commissari".
   Il primo emendamento si rende necessario per un'esigenza
di coordinamento con il regolamento della Camera, il quale,
diversamente da ciò che prevede quello del Senato, non computa
gli astenuti ai fini della determinazione della maggioranza.
   Il secondo emendamento deriva dal fatto che i componenti
della Commissione sono passati da 40 a 50.
   Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di
presidenza al primo comma dell'articolo 12.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio
di presidenza al secondo comma dell'articolo 12.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé
approvate.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 13:
                         Art. 13.
               (Pubblicità dei lavori).
  1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la
Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su
richiesta del presidente o di un decimo dei componenti.
   2. Le delibere della Commissione vengono di norma
pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga
diversamente deciso.
                         Pag. 18
   3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la
Commissione può stabilire, finché lo ritenga opportuno, che i
propri componenti siano vincolati dal segreto.
   4. Delle sedute della Commissione si redige il processo
verbale, a cura dei segretari.
   5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto
sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle
discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni
adottate.
   6. Il presidente può disporre che per determinate sedute
sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene, comunque,
redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione
delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.
   7. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo
richieda, almeno 24 ore prima, il presidente può disporre che
la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento
della seduta, in separati locali, attraverso impianti
audiovisivi a circuito chiuso.
  A tale articolo l'onorevole Taradash ha presentato il
seguente emendamento:
Sostituire il settimo comma con il seguente:
"Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il
pubblico sono ammessi a seguire lo svolgimento della seduta,
in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso".
  MARCO TARADASH. Poiché è già previsto al comma 1 che la
Commissione possa decidere di riunirsi in seduta segreta,
trovo non ci sia necessità di chiedere che la seduta pubblica
sia aperta alla stampa, nel senso che una seduta pubblica è di
per sè aperta alla stampa. Pertanto, l'emedamento propone che,
fatta salva l'eventuale deliberazione di seduta segreta
prevista dal comma 1, la stampa e il pubblico siano sempre
ammessi a seguire lo svolgimento della seduta attraverso
l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  PRESIDENTE. L'emendamento del collega Taradash propone
di eliminare la necessità della richiesta per disporre che la
stampa o il pubblico segua la seduta attraverso gli impianti a
circuito chiuso. Ritengo che questa esigenza sia fondata. Tra
l'altro, maggiore è la pubblicità sui lavori, meglio è.
  PAOLO CABRAS. Questo emendamento risponde alla prassi
seguita nella passata legislatura.
  PRESIDENTE. Naturalmente la pubblicità mediante impianto
audiovisivo rimane esclusa quando non vi sia accordo o quando,
anche in seduta pubblica, emerga l'esigenza della segretezza.
   Pongo in votazione l'emendamento Taradash al settimo comma
dell'articolo 13.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 14 che, non essendo stati
presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 14.
                 (Norme applicabili).
  1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si
osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal
presente regolamento, ed in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel regolamento della Camera dei
deputati.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 15:
                         Art. 15.
               (Svolgimento dell'inchiesta.
                Poteri e limitazioni).
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità
giudiziaria. Si
                         Pag. 19
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale.
   2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività
istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
   3. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti
particolari su oggetti e per tempi determinati.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i
seguenti emendamenti:
Sopprimere il secondo comma.
Alla fine del terzo comma aggiungere il seguente
periodo: "e, in tali casi, provvede a definire i poteri dei
gruppi di lavoro predetti".
  L'abrogazione del secondo comma si rende necessaria per
esigenze di funzionalità dei lavori della Commissione. Tale
comma stabilisce che i poteri di cui al comma 1 e l'attività
istruttoria sono esercitati con la presenza della maggioranza
dei componenti: ciò significa che la maggioranza dei
componenti dovrebbe essere garantita durante tutta la seduta.
Per ragioni di funzionalità, propongo di eliminare questa
norma, ferma restando la necessità della presenza della
maggioranza per procedere a deliberazioni. Altrimenti si
rischia di dover sospendere l'attività in corso ogni qual
volta venga meno la maggioranza, anche per un'assenza
momentanea.
   Il secondo emendamento riguarda una questione della quale
si discuterà in sede di ufficio di presidenza allargato ai
rappresentanti dei gruppi, cioè i gruppi di lavoro. Il comma 3
dell'articolo 15 stabilisce che la Commissione può delegare a
gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi
determinati: l'emendamento propone di aggiungere che in tali
casi la Commissione provvede a definire i poteri dei predetti
gruppi di lavoro, stabilendo chi sia possibile ascoltare e
quali documenti possano essere acquisiti. In tal modo si
definisce meglio il rapporto tra Commissione e gruppi di
lavoro.
  UMBERTO CAPPUZZO. Nella precedente legislatura non
furono costituiti gruppi di lavoro. Non vedo quali poteri si
debba concedere ad essi.
  PRESIDENTE. La questione sta in questi termini: la
Commissione può affidare ad un gruppo di lavoro, per esempio,
un'indagine sulle forze di polizia con facoltà di chiedere
documenti agli uffici di polizia. Ciò chiarisce le funzioni
dei gruppi di lavoro.
  UMBERTO CAPPUZZO. In passato lo facevamo tramite la
presidenza. Potrebbe succedere che più gruppi di lavoro che
operano su materie diverse chiedano gli stessi documenti,
magari già acquisiti dalla Commissione.
  PAOLO CABRAS. Sono d'accordo con il senatore Cappuzzo.
  PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento presentato al comma 3.
   Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di
presidenza soppressivo del comma 2 dell'articolo 15.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo
stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 16.
                (Attività istruttoria).
  1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1
dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini
conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie
                         Pag. 20
 e informazioni nei modi che ritenga più opportuni ed anche
mediante libere audizioni.
   2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati
incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che
formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle
forme dell'audizione libera.
   3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali
sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia.
(E' approvato).
                         Art. 17.
                 (Esame di testimoni).
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la
Commissione esamina come testimoni le persone informate dei
fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione
dell'inchiesta.
   2. Il presidente della Commissione avverte i testimoni
dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene
stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale -
richiamati dall'articolo 25-septies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1992, n. 356 - contro coloro che rifiutano
uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni
false o reticenti.
   3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal presidente
ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e
nei modi fissati dal presidente. Qualora la Commissione lo
deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i
fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed
eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della
sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il
presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai
testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure
relative ad altri fatti.
   4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
alle audizioni delle persone sentite liberamente.
(E' approvato).
                         Art. 18.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite
             liberamente e di testimoni).
  1. Le persone, che debbono essere sentite liberamente
ovvero come testimoni, sono convocate mediante lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento o per mezzo di un
ufficiale di polizia giudiziaria.
   2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o
omette di comparire senza che sussista un legittimo
impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
   3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il
resoconto stenografico della loro deposizione perché lo
sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta
menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa
la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 19:
                         Art. 19.
                (Falsa testimonianza).
  1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui
all'articolo 372 del codice penale, il presidente della
Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa
la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa
compilare processo verbale che quindi la Commissione trasmette
all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i
testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di
arresto provvisorio dalla Commissione.
   2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 della
legge 23 marzo 1988,
                         Pag. 21
n. 94, circa il segreto che può essere opposto dai testimoni
o comunque dalle persone ascoltate dalla Commissione.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il
seguente emendamento:
    Sopprimere il secondo comma.
  Tale emendamento si propone di sopprimere il comma 2 in
quanto il principio della segretezza è già nella legge
istitutiva, per cui è inutile richiamarlo nel regolamento.
   Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di
presidenza soppressivo del comma 2 dell'articolo 19.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 20:
                         Art. 20.
(Richiesta di copie e di documenti relativi a procedimenti
d'inchiesta in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché richieste di copie di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Regime
   di pubblicità degli atti e documenti acquisiti).
  1. Per la richiesta di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organi inquirenti, per la richiesta di
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, per il regime di pubblicità degli atti e
documenti acquisiti resta fermo quanto stabilito dall'articolo
5 della legge 23 marzo 1988, n. 94.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il
seguente emendamento:
Sopprimere l'articolo.
  Anche questo emendamento si giustifica perché richiama
disposizioni della legge istitutiva.
   Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20 di cui
l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza chiede la
soppressione.
(E' respinto).
  L'articolo 20 s'intende pertanto soppresso.
  Do lettura dell'articolo 21 che, non essendo stati
presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 21.
                 (Denuncia di reati).
  1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 19 ed in
quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 25-novies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la
Commissione invia rapporto all'autorità giudiziaria. Se del
fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della
Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti
delle due Camere.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 22:
                         Art. 22.
             (Archivio della Commissione).
  1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa
raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito
archivio riservato. Il presidente sovrintende all'archivio, ne
cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che
ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
   2. Gli atti depositati in archivio possono essere
consultati dai commissari e dai collaboratori della
Commissione.
   3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai
sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente
regolamento o dell'articolo 25-octies comma 3 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è
consentita in
                         Pag. 22
nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si
applica anche per gli scritti anonimi.
  A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il
seguente emendamento:
Premettere il seguente comma:
   "1. Qualunque atto o documento che perviene alla
Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio
di segreteria".
  Su tale argomento il collega Galasso mi ha inviato una
lettera in cui pone un problema serio, quello di disciplinare
con chiarezza i poteri dei singoli commissari in relazione
alla documentazione pervenuta, per evitare che accada che
documenti pervenuti alla Commissione non giungano a tutti i
commissari ma solo al presidente. Con l'emendamento da me
presentato ogni atto o documento che perviene alla Commissione
è immediatamente protocollato prima che lo veda il presidente;
inoltre, ciascun membro della Commissione ha diritto di
accesso al registro dove sono protocollati i documenti.
   Il collega Galasso chiede una disciplina più attenta degli
atti pubblici e degli atti riservati. Ritengo opportuno che
questa materia sia delegata all'ufficio di presidenza che
preparerà una proposta da sottoporre ai capigruppo.
  Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 22.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo
stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:
                         Art. 23.
                (Relazione conclusiva).
  1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di
riferire comunque annualmente al Parlamento, nonché la facoltà
di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione
deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per
l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze
delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono
essere presentate relazioni di minoranza.
   2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle
relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
(E' approvato).
                         Art. 24.
         (Pubblicazioni di atti e documenti).
  1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo
25-octies comma 3 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,
n. 356, la Commissione delibera se e quali atti o documenti
possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
   2. Contestualmente alla presentazione della relazione
conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di
un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti
formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere
pubblicati.
   3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento
dell'inchiesta vengono vergati nell'Archivio storico del ramo
del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.
(E' approvato).
                         TITOLO V
                 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
                         Art. 25.
        (Sede, segreteria e dotazione finanziaria
                  della Commissione).
  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati
                         Pag. 23
dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
   2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della
Camera dei deputati.
   3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le
spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione
sovrintende il presidente. Le decisioni di spesa della
Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza
che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del
Parlamento.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 26:
                         Art. 26.
                   (Collaborazioni).
  1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi
di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore
espletamento della sua attività, il presidente sottopone
all'ufficio di presidenza le relative deliberazioni. I
nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
   2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza
del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 25-novies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e
dell'articolo 13, comma 3, del presente regolamento, svolgono
gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del
presidente e possono assistere ai lavori della Commissione.
Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro
richiesto.
   3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito
dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui
sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'ufficio di
presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 25 del
presente regolamento.
  A tale articolo i colleghi Florino e Matteoli hanno
presentato il seguente emendamento:
Al comma 1, alla quart'ultima riga, dopo la parola
"presidente" sostituire le parole che seguono con:
"concorda con l'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni".
  La modifica proposta si riferisce alle deliberazioni
relative ai consulenti. L'emendamento chiede che tali
deliberazioni siano adottate dall'ufficio di presidenza
allargato ai rappresentanti dei gruppi. Ho già dichiarato che
condivido questa proposta.
   Pongo in votazione l'emendamento Florino e Matteoli al
comma 1 dell'articolo 26.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé
approvata.
(E' approvato).
  Do lettura dell'articolo 27:
                         Art. 27.
     (Modifiche al regolamento della Commissione).
  1. Ciascun componente la Commissione può proporre la
modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la
presentazione al presente di una proposta redatta in articoli
e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente
valutata dall'ufficio di presidenza, è stampata e distribuita
agli altri commissari e comunicata ai Presidenti delle Camere.
   2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al
regolamento.
   3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel
titolo III del presente regolamento. Le modifiche o aggiunte
sono approvate dalla Commissione a maggioranza dei componenti.
                         Pag. 24
   A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i seguenti
emendamenti:
Sostituire il secondo periodo del primo comma con il
seguente: "La proposta è preliminarmente esaminata
dall'ufficio di presidenza che ne riferisce alla Commissione
con relazione scritta. Il testo e la relazione del proponente,
nonché la relazione e l'eventuale testo dell'ufficio di
presidenza sono stampati e distribuiti agli altri commissari e
comunicati ai Presidenti delle Camere".
Sopprimere l'ultima parte del terzo comma.
  Il primo emendamento propone di eliminare la necessità
di una preventiva positiva valutazione dell'ufficio di
presidenza perché le proposte di modifica al regolamento
presentate da ciascun commissario siano stampate e
distribuite.
   Il secondo emendamento tende ad eliminare un'incongruenza,
perché nel testo attuale le modifiche al regolamento devono
essere approvate da una maggioranza superiore a quella
prevista per l'approvazione del regolamento stesso.
   Pongo in votazione l'emendamento al comma 1 dell'articolo
27.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'emendamento al comma 3
dell'articolo 27.
(E' approvato).
  Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé
approvate.
(E' approvato).
  I colleghi Florino e Matteoli hanno presentato il
seguente articolo aggiuntivo:
Al titolo V, Disposizioni conclusive, aggiungere il
seguente articolo: "Art. 28 - 1. Il componente della
Commissione colpito da avviso di garanzia e da parere
favorevole per l'autorizzazione a procedere, decade da membro
della stessa".
  Credo che per questo emendamento si ponga un problema di
ammissibilità. La verifica dei titoli per stare in questa
Commissione non spetta ai componenti la Commissione stessa, la
quale non può stabilire motivi di decadenza. Per recuperare
l'esigenza posta alla base di questo emendamento, si potrebbe
stabilire che la Commissione segnali ai Presidenti della
Camera e del Senato il fatto che un suo componente sia stato
colpito da avviso di garanzia per alcuni tipi di reato
particolarmente gravi, aggiungendo che essa è considerata
dalla Commissione causa di incompatibilità.
  MICHELE FLORINO. Mi sentirei a disagio a stare al fianco
di un collega colpito da avviso di garanzia per associazione
di stampo mafioso! Già mi sento a disagio a stare in
Parlamento, figuriamoci in questa Commissione.
   Ritengo, quindi, che l'emendamento vada chiarito con i
componenti la Commissione e che quest'ultima debba assumere,
in merito al medesimo, un atteggiamento più incisivo.
  MARCO TARADASH. Generalmente sono contrario alle stelle
di David applicate sul petto e ai triangoli gialli o rosa, per
cui mi dichiaro assolutamente disgustato dalle iniziative
tendenti a sottrarre al singolo parlamentare i diritti che gli
sono riconosciuti.
   Ritengo che qualora venissero a manifestarsi fatti
particolarmente delicati, la Commissione dovrebbe risolverli
di volta in volta, anziché esprimere giudizi a priori che, per
altro, finirebbero per bloccare le stesse autorizzazioni a
procedere; dubito, infatti, che quest'ultime vengano concesse,
considerate le conseguenze automatiche che da esse
deriverebbero.
   Ripeto: nel momento in cui ci troveremo di fronte alla
situazione prospettata nell'emendamento dei colleghi Florino e
Matteoli, credo che debbano essere i componenti la Commissione
ad assumersi le loro responsabilità in un senso o nell'altro,
anche perché giudico contrari
                         Pag. 25
alla Costituzione e a qualsiasi regolamento i criteri di
decadenza o di ripudio cui si riferisce tale emendamento.
  PAOLO CABRAS. La prima obiezione che desidero muovere
all'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli è relativa
all'oggettiva impossibilità, da parte nostra, di stabilire,
tramite un regolamento, i criteri in base ai quali un
componente la Commissione debba decadere da membro della
stessa, dal momento che a tali criteri non fa riferimento la
legge istitutiva della Commissione antimafia. Ritengo, quindi,
che l'emendamento di cui discutiamo debba considerarsi
inammissibile o improponibile, sebbene ponga un problema
tutt'altro che astratto e che, come tale, necessita di una
soluzione di carattere politico.
   La soluzione proposta dal presidente può intendersi come
una deliberazione della Commissione antimafia, nel senso che,
ove si verificasse ciò che l'emendamento prevede, le decisioni
in merito dovranno essere assunte dai Presidenti delle due
Camere.
   Accogliere l'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli
significherebbe un eccesso di zelo non rispondente
all'esigenza di trasparenza cui deve essere improntata non
solo l'attività di questa Commissione ma, in genere, tutta
l'attività politica ed istituzionale.
  LUIGI BISCARDI. Dichiaro di rimettermi alla proposta del
presidente e di non concordare con il collega Taradash in
merito all'atteggiamento che la Commissione dovrebbe assumere
nell'eventualità sottolineata nell'emendamento dei colleghi
Florino e Matteoli.
  SALVATORE FRASCA. Mi dichiaro contrario all'emendamento,
perché per essere membri della Commissione antimafia la legge
non prevede altri requisiti se non quello di rivestire lo
status di parlamentare.
   Per esempio, nel caso in cui un membro della Commissione
venga incriminato per aver commesso il reato di cui
all'articolo 416-bis del codice penale, dovrà essere il
presidente a risolvere il problema che ne consegue, in base a
criteri di opportunità e previa intesa con i Presidenti dei
due rami del Parlamento.
  VINCENZO SORICE. Ritengo anch'io che, qualora si
verificasse l'ipotesi prevista dall'emendamento in questione,
la Commissione dovrebbe limitarsi a segnalarla al Presidente
del ramo del Parlamento cui appartiene il commissario che ne
fosse interessato.
  ALTERO MATTEOLI. Al momento in cui, assieme al collega
Florino, ho presentato l'emendamento di cui discutiamo, ero
perfettamente consapevole della sua improponibilità, proprio
perché i membri di questa Commissione sono nominati dai
Presidenti della Camera e del Senato.
   Premesso che non mi tange più di tanto la battuta del
collega Taradash sulle stelle di David, voglio dunque
precisare che abbiamo sollevato il problema consapevoli che
avrebbero potuto risolverlo soltanto i Presidenti dei due rami
del Parlamento. Volevamo però portarlo all'attenzione della
Commissione, seppur in maniera provocatoria, poiché siamo
convinti che si tratta di un problema non astratto ma reale.
  PRESIDENTE. Quindi, onorevole Matteoli, lei non mi
costringe a dichiarare inammissibile l'emendamento che ha
presentato assieme al collega Florino?
  ALTERO MATTEOLI. No, lo ritiriamo perché improponibile.
  GIROLAMO TRIPODI. Concordo con la proposta del
presidente ma desidero aggiungere una precisazione.
   Considerato il compito specifico di questa Commissione,
sarebbe assurdo se al suo interno tollerassimo presenze di
commissari nei confronti dei quali possa ravvisarsi il
sospetto di collusioni mafiose.
   Ciò premesso, credo sia necessaria una distinzione a
proposito dei reati per i
                         Pag. 26
quali è richiesta l'autorizzazione a procedere, nel senso
che, per quanto ci riguarda, deve essere chiaro che essi
devono attenere a quelli connessi ai fenomeni mafiosi o a
quelli perpetrati contro la pubblica amministrazione. Non
credo, infatti, che la Commissione debba interessarsi delle
richieste di autorizzazione a procedere qualora queste siano
avanzate, per esempio, per il reato di diffamazione a mezzo
stampa.
  SAVERIO D'AMELIO. Mi rendo conto che viviamo in un
momento in cui imperversano avvisi di garanzia nei confronti
di parlamentari che, purtroppo, si sono macchiati di reati
gravi, tuttavia credo che dobbiamo prestare attenzione alla
proposta contenuta nell'emendamento Florino e Matteoli.
Condivido l'interpretazione che ne ha dato il presidente, e
sulla quale si sono attestati i colleghi intervenuti prima di
me, ma non il fatto che debba decadere da membro della
Commissione il componente della medesima che sia colpito da
avviso di garanzia e da parere favorevole per l'autorizzazione
a procedere, perché questi ultimi potrebbero attenere a reati
non in grado di interferire con la nostra attività.
   Ribadisco la necessità di prestare attenzione a questo
emendamento, anche in considerazione di una circostanza che mi
dispiace evidenziare, cioè che la magistratura, nonostante le
affermazioni esternate tempo addietro dal presidente Biondi,
sempre più frequentemente procede sulla base di scritti
anonimi. Tali scritti possono arrivare anche in questa sede;
quindi credo che dobbiamo affidarci alla capacità ed
all'equilibrio del presidente di discernere di volta in volta,
dando però per scontato il discrimine quando si tratti di
argomenti che contrastano in radice con la natura stessa di
questa Commissione, dunque reati incompatibili con la nostra
presenza in quest'aula.
  UMBERTO CAPPUZZO. Vorrei richiamarmi, signor presidente,
alla disposizione della legge istitutiva in base alla quale la
Commissione può avvalersi della collaborazione di un
magistrato nonché di un dirigente dell'amministrazione del
Ministero dell'interno, per domandare se non si ritenga
opportuno introdurre qualche maggiore precisazione riguardo
alle funzioni di entrambi. Nel nostro regolamento non vi è
alcun riferimento a queste due figure, pertanto suggerisco di
indicare esattamente quali debbano essere le loro competenze.
  PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, e colgo l'occasione
per informare che i due collaboratori sono già stati
designati. Si tratta del dottor Grasso, che è già stato
consulente della Commissione nella scorsa legislatura, per
quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, e del
viceprefetto Nardone, che faceva parte dell'Alto commissariato
antimafia, per il Ministero dell'interno.
   Se me lo consente, vorrei osservare che questa, a mio
giudizio, è materia di competenza non del regolamento bensì
dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti di
gruppo, nel momento in cui si assegnano i compiti ai vari
consulenti.
  PAOLO CABRAS. E' una questione di coordinamento
stabilita dalla legge. Si tratta di due collaboratori
designati rispettivamente dal ministro di grazia e giustizia e
dal ministro dell'interno.
  PRESIDENTE. Sì, è così.
  UMBERTO CAPPUZZO. L'altro dubbio che desidero
manifestare è relativo alla dimensione internazionale che
intendiamo conferire all'attività di questa Commissione.
Ritengo che un qualche riferimento ai contatti internazionali
che essa può avere andrebbe inserito nel regolamento, laddove
si parla di indagini conoscitive.
  PRESIDENTE. Il collega Cappuzzo pone un problema molto
importante, poiché il versante internazionale sta
dimostrandosi di particolare rilevanza. La legge istitutiva
della Commissione stabilisce
                         Pag. 27
 che il ministro della giustizia e il ministro dll'interno
fissano loro punti di coordinamento con la Commissione; il
senatore Cappuzzo si domanda perché non pensare a qualcosa del
genere anche sul versante dei rapporti con l'estero.
   Questa potrebbe essere una indicazione per l'ufficio di
presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, perché nel
designare i consulenti valuti con particolare attenzione la
possibilità di contattare il ministro degli esteri affinché
indichi un rappresentante del suo ministero incaricato di
svolgere una funzione di raccordo per quanto riguarda
l'attività che la Commissione potrebbe svolgere all'estero.
   Ciò risponde all'esigenza da lei manifestata, senatore
Cappuzzo?
  UMBERTO CAPPUZZO. In passato membri della Commissione si
sono recati all'estero e vi hanno svolto un' attività di
acquisizione di dati che dovrebbe in qualche modo essere
regolamentata. Non si tratta di un'indagine conoscitiva ma di
qualcosa di diverso, per la quale un certo collegamento è
necessario.
  PRESIDENTE. Se lei è d'accordo, possiamo riservare alla
fase del coordinamento l'esplicitazione di questa esigenza.
  UMBERTO CAPPUZZO. Sono d'accordo.
  CARLO D'AMATO. Torno rapidamente al problema di cui è
stato investito l'ufficio di presidenza dopo che è stato
ritirato l'emendamento presentato dai colleghi del gruppo del
movimento sociale italiano-destra nazionale e che, per la
verità, mi sembrava assai garantista in relazione a quello che
è lo status del parlamentare, anche se concordo con le
osservazioni del collega Taradash.
   Abbiamo dunque demandato all'ufficio di presidenza
allargato la disciplina della procedura che si debba
eventualmente seguire nei confronti di un collega colpito da
avviso di garanzia e da parere favorevole per l'autorizzazione
a procedere. Il presidente ha precisato che gli atti che
dovessero pervenire saranno protocollati e poi ne sarà data
notizia. A questo punto, però, si pone il problema se dobbiamo
tener conto delle denunce degli anonimi.
   Infatti, se si trattasse di atti ufficiali il Presidente
della Camera ne sarebbe informato prima di questa Commissione
e la questione sollevata sarebbe un falso problema.
L'argomento sul quale l'ufficio di presidenza si dovrà
intrattenere è dunque quello della utilizzazione di scritti
anonimi.
   Nel caso si tratti di un atto ufficiale, quindi di un
avviso di garanzia, la comunicazione che si chiede di fare al
Presidente potrebbe essere definita come un'azione
rafforzativa, dal momento che questi è il primo ad avere
notizia di un determinato comportamento.
   E' vero che l'emendamento aggiuntivo è stato ritirato dai
colleghi Florino e Matteoli, ma si è poi parlato della
possibilità di disciplinare la materia. Mi chiedo, dunque, che
cosa si voglia disciplinare.
  GIUSEPPE GALASSO. Si tratta di una giusta precisazione.
  PRESIDENTE. Nel momento in cui insorgesse un evidente
contrasto tra il tipo di contestazione effettuata e
l'autorizzazione a procedere concessa, faccio ad esempio il
caso di un omicidio doloso, mi pare difficile pensare ad una
compatibilità: ma sono di questo tipo i reati ai quali intendo
riferirmi.
   In casi del genere, dunque, pensavo potesse essere utile
una segnalazione da parte della Commissione al Presidente
della Camera.
  SALVATORE FRASCA. Il presidente della Commissione può
procedere a tale segnalazione autonomamente, nella sua
discrezionalità.
  PRESIDENTE. Se lo ritenete opportuno, può anche essere
il presidente ad assumere tale iniziativa.
                         Pag. 28
  GIUSEPPE GALASSO. Se non fossimo in tempi da basso impero
questa discussione non ci sarebbe neanche stata. Se non
fossimo in tempi da basso impero non si potrebbe neanche
immaginare che possa far parte di una Commissione antimafia
qualcuno che sia imputato di associazione mafiosa.
   Detto questo, mi dichiaro assolutamente contrario a
qualsiasi tipo di formalizzazione o delimitazione, perché
continuiamo a seguire la strada della delega all'autorità
giudiziaria per qualunque cosa.
   Io voglio essere libero di valutare secondo un principio
rigorosissimo di responsabilità politico-istituzionale casi
che, siano o non siano reati, rappresentano per me,
parlamentare e membro di questa Commissione, ragioni per le
quali io mi sento di segnalare al titolare del potere di
designazione e di nomina, che è il Presidente della Camera,
ipotesi di incompatibilità.
   Questo è un punto che mi sembra fuori discussione.
Circoscrivere delimita. E' come se da un lato buttiamo addosso
ad una Commissione parlamentare, già prima che qualsiasi
evento si verifichi, una sorta di sospetto circa i suoi
componenti; dall'altro delimitiamo il campo di modo che se non
vi è richiesta di autorizzazione a procedere o questa non
viene concessa (impigliandoci, tra l'altro, in un rapporto
complicatissimo con la Giunta per le autorizzazioni a
procedere) non se ne fa nulla, mentre possono esservi
comportamenti che noi non riteniamo compatibili con la
presenza in questa Commissione.
   Dico questo per sottolineare l'estrema delicatezza delle
nostre funzioni che richiede, dunque, la qualità professionale
e morale dei componenti. Non dimentichiamo, infatti, che non
ci troviamo nella posizione di un qualunque parlamentare. Non
concordo, a tale proposito, con l'onorevole Taradash perché
questa Commissione ha poteri eguali a quelli dell'autorità
giudiziaria (e ciò vale solo per questa Commissione) vale a
dire ha la possibilità di verificare, per esempio, cosa accade
in inchieste giudiziarie coperte da segreto istruttorio.
Proprio per questa ragione una qualunque delimitazione o
incarico d'ufficio al presidente o all'ufficio di presidenza
è, a mio avviso, fuori luogo.
  ALFREDO BIONDI. Riprendo le osservazioni svolte dal
collega Galasso, che condivido, facendo presente che possono
presentarsi, e si presenteranno, magari ad alcuni di noi che
svolgono la professione di avvocato, proprio per il fatto di
svolgere la funzione sia difensiva sia di parlamentare,
problemi relativi all'autotutela della funzione di membro
della Commissione, e di non commistione tra tale funzione con
il nobile esercizio della difesa (che potrebbe talvolta essere
in contrasto con la presenza in quest'aula). Avverto tale
problema perché anche se mi capita raramente di assumere
mandati di tal genere, può accadere di riceverne e di dovervi
adempiere. Credo che in quel caso si verifichino situazioni
che pongono obiettivamente nelle condizioni di dover
denunciare un motivo di astensione, esponendo al presidente le
ragioni del contrasto della propria coscienza nell'esercizio
della duplice funzione di difesa e di indagine che si svolge
con i limiti, i modi e le possibilità dell'autorità
giudiziaria.
   Credo che ciò possa essere stabilito dal presidente della
Commissione e dal Presidente della Camera, anche in
considerazione della lealtà cui devono essere improntati i
nostri rapporti; possono infatti verificarsi situazioni che
comportano la necessità di un'astensione, ma ciò non può
essere sancito. Ha pertanto ragione l'onorevole Galasso quando
afferma che non dobbiamo fissare un limite, ma porre ciascuno
di noi nelle condizioni di esercitare una facoltà, evitando
gironi infernali più o meno gravi a seconda dei casi e
padroneggiando la nostra coscienza e la confidenza che abbiamo
con i Presidenti tanto della Camera quanto di questa
Commissione.
  SALVATORE FRASCA. Mi pare che il collega Biondi, con
l'acume che lo
                         Pag. 29
contraddistingue, abbia sollevato un problema relativo alla
funzione del parlamentare avvocato nella lotta contro la
mafia, se sia cioè compatibile la funzione di membro di questa
Commissione con l'esercizio dell'attività che porta il
parlamentare ad essere il difensore di noti capi mafiosi nei
processi di mafia. Tale fattispecie è diversa da quella di cui
abbiamo parlato. Vorrei che di ciò si discutesse, anche se non
so in quale sede, perché una volta o l'altra dovremo parlare
anche di ciò.
  PRESIDENTE. Tale questione rientra tra le prudenti
valutazioni su cause di incompatibilità rispetto all'essere
membro di questa Commissione e svolgere altre attività. Per
certi versi anche essere avvocato di parte civile può porre
problemi se l'avvocato in questione consulta in Commissione
atti coperti dal segreto che come legale non potrebbe vedere.
Si tratta di un pacchetto di questioni che a mio avviso vanno
lasciate alla valutazione politica. Inoltre, non si è mai
discusso così a lungo di un emendamento ritirato!
   Il regolamento sarà immediatamente votato per alzata di
mano.
   Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a
procedere al coordinamento formale del testo.
   Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
  Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso.
   (E' approvato).
  Comunico che la Commissione è convocata per giovedì 8
ottobre alle 16,30 per l'audizione del Presidente del
Consiglio dei ministri e del ministro dell'interno, mentre
l'ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi
è convocato per giovedì mattina alle 9.
La seduta termina alle 17,50.

 


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