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Parenti: seduta 12

Parenti: seduta 12
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Pagina 351
       PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA PARENTI
                          INDICE
                                                        Pag.
Comunicazioni del presidente:
  Parenti Tiziana, Presidente .......................... 353
Esame del regolamento interno della Commissione:
  Parenti Tiziana, Presidente ....................  353, 354
                                     355, 356, 357, 358, 359
                                     360, 361, 362, 363, 364
                                     365, 366, 367, 368, 369
  Arlacchi Giuseppe ..............................  367, 368
  Ayala Giuseppe ............................  357, 358, 359
                                          360, 361, 363, 364
  Azzano Cantarutti Luca ............................... 364
  Bargone Antonio ...........................  354, 357, 358
                                          359, 360, 363, 369
  Bertoni Raffaele ...............................  354, 355
  Bertucci Maurizio ..............................  360, 369
  Boso Erminio Enzo .................................... 368
  Campus Gianvittorio .......................  360, 364, 369
  Caselli Flavio ....................................... 362
  Conti Carlo .....................  355, 358, 359, 360, 361
  Cusimano Vito ........................................ 369
  Di Bella Saverio ...............................  367, 368
  Doppio Giuseppe ...................................... 368
  Garra Giacomo ........................................ 366
  Mattarella Sergio .........................  354, 355, 356
                                          357, 358, 359, 361
  Meduri Renato ........................  358, 360, 363, 369
  Ramponi Luigi ...................  356, 360, 361, 363, 369
  Scivoletto Concetto .................................. 361
  Serena Antonio .......................  364, 365, 367, 368
  Stajano Corrado ................................  362, 366
  Tripodi Girolamo ..........................  359, 360, 362
                                          363, 364, 365, 366
Rinvio dell'esame del programma di lavoro:
  Parenti Tiziana, Presidente ....................  369, 370
  Bargone Antonio .....................................  370
  Cusimano Vito ........................................ 370
  Meduri Renato ..................................  369, 370
ALLEGATO ............................................... 371
Pagina 352
Pagina 353
   La seduta comincia alle 17.
     (La Commissione approva il processo verbale della
seduta precedente).
              Comunicazioni del presidente.
  PRESIDENTE. Comunico che sono a disposizione dei
commissari, presso gli uffici della segreteria, le bozze dei
resoconti stenografici delle sedute dal 27 settembre al 7
ottobre scorso (giorno in cui si è svolta l'audizione del
governatore della Banca d'Italia). Per le correzioni di queste
bozze possiamo stabilire il termine di martedì prossimo, data
dopo la quale si procederà a licenziare l'edizione
definitiva.
   Per l'ordinata uscita dei resoconti stenografici, ritengo,
se la Commissione consente, che d'ora in avanti si potrebbe
stabilire in linea generale il termine di sette giorni a
partire dalla seduta interessata per la correzione degli
interventi; scaduto tale termine, le bozze dei resoconti
saranno inviate in tipografia per l'edizione definitiva.
   Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
     (Così rimane stabilito).
   Comunico inoltre che presso la segreteria sono
disponibili gli elenchi degli atti pervenuti alla Commissione,
alcune copie dei quali sono già disponibili in questa sala,
sul tavolo dei documenti. Al riguardo riterrei opportuno, se
la Commissione è d'accordo, di seguire la prassi adottata
nella precedente legislatura: gli elenchi verranno inviati
mensilmente in casella a tutti i commissari, e comunque sarà
sempre a disposizione presso la segreteria la versione più
aggiornata degli elenchi stessi. Se non vi sono obiezioni,
rimane così stabilito.
     (Così rimane stabilito).
              Esame del regolamento interno
                    della Commissione.
  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del
regolamento interno della Commissione.
   Avverto i colleghi che il testo-base della discussione
consiste nel regolamento provvisorio adottato dalla
Commissione nella seduta del 15 settembre scorso, che è
pubblicato nel resoconto stenografico di tale seduta; il testo
degli emendamenti, degli articoli aggiuntivi e degli eventuali
subemendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in
allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
   Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti da
parte del gruppo della lega nord che stanno per essere
distribuiti. Io avevo fissato un termine per la presentazione,
con preghiera di attenervisi, che in realtà era l'inizio della
seduta: avevo concesso un termine abbastanza ampio proprio
affinché ciascuno vi si attenesse e non cogliesse impreparati
la presidenza e tutti i componenti la Commissione. L'invito è
stato disatteso, ma non posso impedire la presentazione di
tali emendamenti, essendo previsto che essa possa avvenire
fino all'inizio della votazione.
   Nessuno chiedendo di parlare in discussione generale,
passiamo all'esame degli articoli.
   Passiamo all'esame dell'articolo 1.
Pagina 354
   Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
     (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 2, cui è stato
presentato l'emendamento Mancino 2.1. Il senatore Mancino non
è presente.
  SERGIO MATTARELLA. Lo faccio mio.
  PRESIDENTE. Ho esaminato l'emendamento Mancino 2.1 ed il
comma 2 dell'articolo 2 del regolamento provvisorio, rilevando
che esula dalle competenze di questa Commissione definire
quando la legislatura abbia termine. Avrei pertanto ritenuto
che le vie alternative all'emendamento possano essere due:
sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento
provvisoriamente vigente (proprio perché la Commissione non
può stabilire quando finisce la legislatura) senza
l'inserimento dell'emendamento del senatore Mancino, oppure,
poiché la disposizione investe profili costituzionali,
rimettere l'emendamento ai Presidenti della Camera e del
Senato, perché a mio avviso è inammissibile.
  ANTONIO BARGONE. Presidente, perché il comma 2
prevedrebbe che la Commissione stabilisce quando finisce la
legislatura? E' una ipotesi.
  PRESIDENTE. Nel regolamento che abbiamo adottato in via
provvisoria si stabilisce che la Commissione "provvede al
rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta
secondo le modalità di cui al comma 1", mentre l'emendamento
del senatore Mancino dispone che la Commissione "esercita i
suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere, anche
se lo scioglimento riguarda una sola di esse". Ciò significa
in sostanza che la Commissione decadrebbe una volta che sia
stata sciolta una sola delle Camere.
  RAFFAELE BERTONI. No, presidente, dice il contrario.
  SERGIO MATTARELLA. L'emendamento Mancino 2.1, che ho
fatto mio, tende a far sì che non sia la Commissione a
decidere, in caso di scioglimento di una Camera, se debba
continuare o meno i lavori, ma che tale decisione sia rimessa
alle due Camere, particolarmente a quella sciolta e rinnovata,
che deve così rinnovare la volontà di continuazione dei lavori
della Commissione; quindi all'atto dello scioglimento e
dell'insediamento della nuova Camera, anche se metà della
Commissione si mantiene in vita, la Commissione stessa
sospende i propri lavori in attesa che la nuova Camera decida
cosa fare.
   Questo è il senso dell'emendamento del senatore Mancino;
in ciò è obiettivamente diverso dal testo attuale, che prevede
invece una modalità di sostituzione dei componenti della
Camera disciolta e poi rinnovata, dando per scontato che la
Commissione continua i suoi lavori.
   Esiste quindi una differenza tra l'emendamento ed il testo
attuale. Non ho ben capito, peraltro, se il presidente ritenga
inammissibile l'emendamento o il testo attuale.
  PRESIDENTE. Allora non era molto chiaro, perché in
realtà la norma prevede che la Commissione "esercita i suoi
poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere", il che mi
sembrerebbe il contrario di quanto lei ha affermato ora. Non
so se ho compreso bene.
  SERGIO MATTARELLA. L'emendamento prevede che la
Commissione eserciti i suoi poteri fino alla prima riunione
delle nuove Camere anche se lo scioglimento riguarda una sola
Camera. Mentre ciò è scontato nel caso in cui le due Camere
siano entrambe sciolte, lo stesso avviene qualora una sola di
esse sia sciolta, lasciando quindi a questa nuova Camera la
possibilità di valutare se la Commissione possa continuare o
meno i propri lavori. Nel testo attuale è invece previsto che
la Commissione continui a lavorare, provvedendo semplicemente
al rinnovo dei componenti la Camera disciolta.
Pagina 355
  CARLO CONTI. La sintesi è una dote pregevolissima. Spesso
noi siamo prolissi e quindi chi riesce ad essere sintetico ha
la nostra ammirazione. Tuttavia, poiché sono apparse due
interpretazioni di taglio non diverso, ma addirittura
contrapposto, invito il proponente a riformulare eventualmente
l'emendamento in termini che siano univoci e che non diano
adito ad alcun dubbio, visto che la stessa presidenza si è
trovata ad avere un'interpretazione opposta a quella del
proponente. Se già in fase emendativa noi diamo adito a questi
dubbi, figuriamoci poi, quando si tratta di applicare la
disposizione!
  SERGIO MATTARELLA. L'oggetto dell'emendamento è la
seconda parte dell'attuale comma 2, che prevede un meccanismo
di sostituzione dei commissari della sola Camera rinnovata;
l'emendamento preclude questa possibilità, rimettendola tutta
alle nuove Camere.
  PRESIDENTE. Finché la Camera non viene ricostituita, non
è possibile neanche procedere alle nomine. La questione non è
molto chiara.
  SERGIO MATTARELLA. Nel testo attuale si dà per scontato
che in caso di scioglimento di una Camera quella nuova abbia
implicitamente espresso una volontà di continuazione della
Commissione e debba limitarsi a nominare i commissari di sua
competenza. Non è così con il testo proposto dal senatore
Mancino.
  PRESIDENTE. Se però la Commissione opera per tutta la
durata della legislatura, ritengo che la Camera ricostituita
non possa avere idee contrarie, perché questo è previsto dalla
legge istitutiva.
  SERGIO MATTARELLA. Varia da Camera a Camera; se si
perviene allo scioglimento anticipato...
  RAFFAELE BERTONI. A me sembra che secondo il testo
attuale la Commissione, come d'altra parte è sempre avvenuto
anche quando non vigeva questo regolamento, eserciti i suoi
poteri fino a quando non si riuniscono le nuove Camere. Poi si
aggiunge l'ipotesi di scioglimento anticipato di una sola
Camera, che non è stabilito dal regolamento. Quindi,
l'obiezione mossa dal presidente mi pare eccessiva: lo
scioglimento di una Camera è un fatto che costituisce
l'ipotesi presupposta dal regolamento, non è il regolamento a
stabilire quando una Camera viene sciolta.
  PRESIDENTE. Certo.
  RAFFAELE BERTONI. Il regolamento lo dà per presupposto.
Secondo il testo attuale, se si scioglie una sola Camera la
Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti
alla Camera disciolta; ovviamente, rimangono in carica quelli
che appartengono alla Camera non sciolta e i componenti della
Camera sciolta sono rinnovati, nel momento in cui si riunisce
la nuova Camera, evidentemente. E' chiaro che quando ciò
avviene il rinnovo si compie.
   Ora, l'emendamento del senatore Mancino mi sembra
semplifichi le cose. Quando si sciolgono tutte e due le Camere
la Commissione continua a esercitare i suoi poteri nella
composizione che ha fino alla prima seduta delle nuove Camere.
Anche se se ne scioglie una, continua ad esercitare i suoi
poteri con la composizione che ha, fino a quando non è
rinnovata la Camera sciolta, la quale provvederà a rinnovare i
suoi componenti all'interno della Commissione. In pratica, se
si scioglie il Senato - come è nell'auspicio di alcuni
attualmente - noi senatori continuiamo a far parte della
Commissione antimafia fino a quando non sarà eletto il nuovo
Senato; in quel momento verrà nominata una nuova delegazione
del Senato.
  PRESIDENTE. Questo è scritto nel comma 2 del testo
attuale: "La Commissione esercita i suoi poteri fino alla
prima riunione delle nuove Camere".
  RAFFAELE BERTONI. Poi è scritto che nel caso di
scioglimento di una Camera, provvede immediatamente al
rinnovo, cioè prima della riunione delle nuove Camere.
Pagina 356
Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Mancino sia
molto più aderente alla realtà costituzionale e anche
semplificatorio; non ha bisogno di interpretazioni o di
glosse, perché mi pare si interpreti da solo.
  LUIGI RAMPONI. A me pare corretta anche la formulazione
attuale dell'articolo 2. Immaginando cosa potrebbe accadere,
obiettivamente non riesco a vedere possibili problemi. Il
problema è costituito dallo scioglimento di una sola Camera.
Ebbene, in tal caso vale la norma che fa riferimento alla
prima riunione delle nuove Camere e nel frattempo avviene
l'elezione dei nuovi componenti. Non ho nulla in contrario nei
confronti del testo attuale o di quello emendato, ma mi pare
sia chiarissimo anche il testo attuale. Quanto previsto
dall'emendamento Mancino 2.1 è già insito nell'articolo 2 del
testo dell'attuale regolamento. Mi sembra una complicazione da
farisei.
  SERGIO MATTARELLA. Non avrei difficoltà a ritirare
l'emendamento Mancino 2.1. Però, vorrei dire che l'attuale
testo trasforma una Commissione bicamerale in monocamerale,
sia pure per un certo lasso di tempo. L'emendamento del
senatore Mancino fa sì che la Commissione rimanga
bicamerale.
  PRESIDENTE. Probabilmente riusciremmo ad avere un'idea
più chiara se lei presentasse la formulazione del comma 2 come
risulterebbe dall'inserimento dell'emendamento Mancino.
  SERGIO MATTARELLA. Non ho alcuna difficoltà a farlo.
  PRESIDENTE. In realtà non c'è alcuna differenza se non
nel fatto che la Commissione esercita i suoi poteri fino alla
prima riunione delle nuove Camere anche se lo scioglimento
riguarda una sola di esse. Però, cosa fa la Commissione dopo?
Quando è stata ricostituita l'altra Camera, cosa accade della
Commissione?
  SERGIO MATTARELLA. La Commissione dura per l'intera
legislatura, ma quest'ultima vale per ciascuna Camera: se si
scioglie una Camera per quella comincia a decorrere una nuova
legislatura. La Camera appena eletta dovrà deliberare di nuovo
se mantenere la Commissione. Quindi, il problema si ripropone
comunque per l'unica Camera sciolta anziché per le due nel
caso normale: va ricostituita la volontà di dar vita alla
Commissione da parte della Camera appena eletta.
  LUIGI RAMPONI. Proprio riferendomi a quanto detto prima
dal collega, credo che questi problemi nascano dal desiderio
di essere sempre più precisi. Se avessimo semplicemente detto
che la Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima
riunione delle nuove Camere, non sarebbero sorti problemi. Ma
allora si è posto l'interrogativo: cosa succede se se ne
scioglie una sola? Da qui è nata la volontà di introdurre una
precisazione. Adesso vogliamo introdurre un ulteriore
chiarimento. E' certo che la Commissione, per volontà del
legislatore, opera fino a quando non entrano in funzione le
nuove Camere. Poi, si è voluto dire - e per me è stata
un'aggiunta inutile - che la nuova Commissione avrebbe
provveduto al rinnovo dei componenti. Adesso vogliamo
precisare che ciò avviene anche quando lo scioglimento
riguarda una sola Camera. Ma in sostanza sarebbe sufficiente
che dicessimo - secondo l'esigenza di vera sintesi che, a mio
avviso, è necessaria - che la Commissione esercita i suoi
poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere. La
Commissione rimane in funzione fino a quando non si rinnovano
le Camere, che sia una o due non ha importanza.
  SERGIO MATTARELLA. E' un caso ipotetico di dubbia
realizzazione. A mio avviso, quello del senatore Mancino era
un buon emendamento che chiariva il testo dell'articolo 2.
  PRESIDENTE. Se vuole, onorevole Mattarella, potremmo
accantonare questo articolo e l'emendamento del senatore
Pagina 357
Mancino, in attesa che lei lo riformuli più chiaramente.
  SERGIO MATTARELLA. La ringrazio, presidente, ma lo
ritiro.
  PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mattarella.
   Pongo in votazione l'articolo 2.
     (E' approvato).
   Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti agli articoli 3 e 4, li porrò
direttamente in votazione.
   Pongo in votazione l'articolo 3.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 4.
     (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 5, cui sono stati
presentati gli emendamenti Bertucci 5.1 e Mancino 5.2.
  SERGIO MATTARELLA. Faccio mio l'emendamento Mancino
5.2.
  PRESIDENTE. L'articolo 5 fa riferimento alla
costituzione della Commissione nella sua prima seduta, nella
quale è evidente che non è ancora stato adottato il
regolamento. Pertanto, si adotta il regolamento della Camera
cui appartiene il presidente della Commissione. Quindi, la
previsione di cui all'articolo 5 andrebbe riferita al caso di
elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza, come prevede
l'emendamento Bertucci 5.1.
  SERGIO MATTARELLA. E' aggiuntivo, non sostitutivo!
  PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritenuto
sostitutivo perché la costituzione della Commissione avviene
secondo le norme del regolamento della Camera cui appartiene
il presidente. Quindi, è inutile inserire una previsione
riguardante la costituzione della Commissione nella prima
seduta. Invece, occorre disciplinare l'ipotesi in cui
occorrano elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza.
Mentre l'attuale articolo 5 è inutile perché, non essendoci un
regolamento nella prima seduta, si deve necessariamente fare
ricorso al regolamento della Camera cui appartiene il
presidente della Commissione, manca una previsione per
l'ipotesi di elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza.
Praticamente il contenuto dell'emendamento 5.1 ricalca quello
dell'articolo 5.
  ANTONIO BARGONE. Mi sembra di ricordare che in ufficio
di presidenza si fosse concordato di fare richiamo esplicito
ad un articolo del regolamento per quanto riguarda l'elezione
del presidente. Mentre, per quanto attiene a questo aspetto,
esso avrebbe dovuto divenire oggetto di un secondo comma. Così
mi sembrava di aver concordato.
  PRESIDENTE. In quella sede è stato ritenuto pleonastico
inserire una esplicita previsione a questo riguardo, essendo
pacifico che tutte le volte in cui non vi è un regolamento
adottato con votazione dalla Commissione - come nel caso della
sua costituzione nella prima seduta - si applichi il
regolamento della Camera cui appartiene il presidente.
Pertanto, si era convenuto di ritenere inutile l'inserimento
di una previsione al riguardo. Tuttavia, se la Commissione lo
ritiene opportuno, si può comunque introdurre una norma
specifica.
   Anche l'emendamento Mancino 5.2 può essere ritenuto
pleonastico. Esso prevede alle votazioni partecipa anche il
presidente della Commissione. Ricorderete che nella prima
seduta si era ingenerata una certa confusione a questo
riguardo, ma secondo il regolamento della Camera il presidente
partecipa alla votazione.
  GIUSEPPE AYALA. Potremmo limitarci a richiamare
l'applicabilità del regolamento della Camera cui appartiene il
presidente. Chiaramente, in questo caso, se il regolamento
della Camera prevede che il presidente partecipi alla
votazione, il presidente vota.
  PRESIDENTE. Però, le faccio presente che poiché nella
seduta per la costituzione dell'ufficio di presidenza non è
stato adottato
Pagina 358
il regolamento interno, anche se approviamo tale norma
non serve comunque a nulla, perché non essendoci ad esso non
si può fare richiamo.
  RENATO MEDURI. Si potrebbe anche prevedere una norma
transitoria per la quale fino all'adozione da parte della
nuova Commissione di un nuovo regolamento, vige questo.
Altrimenti è veramente pleonastico parlare di elezioni
suppletive.
  GIUSEPPE AYALA. Non si può fare, perché per principio si
applica il regolamento della Camera cui appartiene il
presidente.
  ANTONIO BARGONE. Deve stabilirlo la legge istitutiva,
non il regolamento.
  PRESIDENTE. A noi manca una norma che disciplini
eventuali elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza.
  SERGIO MATTARELLA. Se si accoglie il suggerimento
dell'onorevole Ayala di fare previamente riferimento al
regolamento della Camera per l'elezione dell'ufficio di
presidenza, ritiro l'emendamento 5.2, perché altrimenti si
rischierebbe di far credere che il presidente voti solo per le
elezioni suppletive.
  GIUSEPPE AYALA. Potremmo richiamarci al regolamento
della Camera anche in questo. Presento un subemendamento in
tal senso.
  PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
     (E' approvato).
   In seguito all'approvazione del subemendamento Ayala
0.5.1.1, l'emendamento Bertucci 5.1 risulta del seguente
tenore:
                          Art. 5
            (Elezioni suppletive per l'ufficio
                     di presidenza).
   1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è
disciplinata dalle norme del regolamento della Camera di
appartenenza del Presidente della Commissione.
   2. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di presidenza,
ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome
per i Vicepresidenti e un solo nome per i Segretari. Sono
eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti;
nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età.
   Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai
Presidenti delle Camere.
   Ricordo che l'emendamento Mancino 5.2, fatto proprio
dall'onorevole Mattarella, è stato ritirato.
   Pongo in votazione l'emendamento Bertucci 5.1, interamente
sostitutivo dell'articolo 5, con le modifiche testé
apportate.
     (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 6, cui è stato
presentato l'emendamento Bertucci 6.1.
   Pongo in votazione tale emendamento.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé
apportate.
     (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 7, cui è stato
presentato l'emendamento Conti ed altri 7.1.
  CARLO CONTI. Innanzitutto, a nome del gruppo della lega
nord, mi scuso per la tarda presentazione degli emendamenti,
ma tutti gli emendamenti, tranne il 15.01, propongono
modifiche formali e comunque di poco conto. In questo senso
credo che da parte nostra non vi sia stato alcun tentativo di
prevaricazione nei confronti degli altri componenti della
Commissione.
   L'emendamento 7.1, insieme all'emendamento presentato dal
collega Bertucci all'articolo 8, mira a coordinare meglio le
funzioni dell'Ufficio di presidenza. In particolare vorremmo
fosse precisato che nella determinazione del calendario dei
lavori l'ufficio di presidenza sia integrato da un
rappresentante per ogni gruppo.
Pagina 359
  GIUSEPPE AYALA. La proposta mi sembra ragionevole e
pertanto sono favorevole.
  SERGIO MATTARELLA. Desidero un chiarimento. Poiché
l'espressione "di concerto" è piuttosto pregnante, vorrei
sapere se con essa si intende che debba esservi il consenso
dei gruppi.
  CARLO CONTI. In prima analisi, ritengo debba intendersi
che è richiesto il consenso dei gruppi. Comunque, se non vado
errato, il regolamento della Camera prevede che, in caso di
mancata unanimità nella decisione, il Presidente possa
adottare una soluzione; considerato che la Commissione si
richiama ai princìpi più generali del regolamento della
Camera, ritengo che tali princìpi debbano applicarsi anche in
questa sede.
  ANTONIO BARGONE. Noi siamo favorevoli.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé
apportate.
     (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 8, cui risulta
presentato l'emendamento Bertucci 8.1, che in sostanza propone
di applicare le nuove norme del regolamento della Camera
concernenti le funzioni dell'ufficio di presidenza, poiché
questi articoli del regolamento della Commissione non erano
ancora stati aggiornati.
  SERGIO MATTARELLA. E' evidente che l'intento è quello di
garantire la precedenza alle proposte della maggioranza dei
componenti della Commissione e di consentire, in coda,
l'inserimento di proposte della minoranza graduate secondo il
consenso che ricevono. Vorrei però capire secondo quali
parametri, con quale successione temporale, sulla base di
quali percentuali queste debbano essere valutate. Una volta
che si entra nel rapporto maggioranza-minoranza - un terreno
inospitale - sarebbe opportuno stabilire percentuali e cadenze
temporali delle une e delle altre. Personalmente ritengo sia
meglio evitare di addentrarsi in questo terreno.
  PRESIDENTE. Questo articolo riprende quasi letteralmente
l'articolo 23 del regolamento della Camera...
  SERGIO MATTARELLA. Lì, però, vi sono anche altre norme:
in mancanza di consenso è il Presidente che decide.
  PRESIDENTE. Le modifiche al regolamento della Camera
erano state introdotte proprio per questo. Non mi pare,
comunque che non vi siano garanzie per i gruppi di
minoranza.
  SERGIO MATTARELLA. Non intendevo sollevare questa
obiezione.
  GIROLAMO TRIPODI. Anche se questa previsione è contenuta
nel regolamento della Camera, mi sembra che in questa sede
rappresenti una forzatura poiché si va a stabilire, senza poi
sapere in che misura, quanto conti ciascun gruppo. Da un certo
punto di vista questo può essere importante, ma credo che in
questa Commissione ciascuno dà il suo apporto e poi la
maggioranza decide; rimane comunque il diritto del presidente
di decidere quando non vi sia l'unanimità. Questo mi sembra
escludere la necessità di andare a stabilire anticipatamente
quanto conta ciascuno. Mi sembra un elemento negativo rispetto
allo spirito unitario che dovrebbe caratterizzare in
particolare una Commissione bicamerale.
   Le norme di sicurezza mi sembra esistano, la minoranza non
è in condizioni di sabotare i lavori della Commissione, quindi
sarei dell'avviso di eliminare il riferimento alla consistenza
dei gruppi, poiché mi sembra determini una certa confusione. A
mio avviso dovrebbero essere cancellate le parole: "nonché
quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi
consenzienti". Presento un subemendamento in tal senso.
Pagina 360
  MAURIZIO BERTUCCI. Tale frase non ha intenti punitivi nei
confronti della minoranza (questa Commissione dovrebbe
lavorare sempre di comune accordo), ma è stata presa dal
regolamento della Camera. Comunque non ho nulla in contrario a
concludere il periodo con la parola "minoranza", eliminando le
parole "in rapporto alla consistenza dei gruppi
consenzienti".
  RENATO MEDURI. Nelle commissioni del consiglio regionale
della Calabria, delle quali ho esperienza, si utilizza il voto
multiplo, per cui ogni commissario vota rappresentando i
componenti del suo gruppo. Nell'ufficio di presidenza vige la
stessa regola, con la quale si raggiunge comunque una
maggioranza e si rispetta una legge democratica, quella dei
numeri. Suggerisco, quindi, di istituire il voto multiplo
nell'ufficio di presidenza della Commissione allargato ai
rappresentanti dei gruppi.
  LUIGI RAMPONI. A me non pare che il regolamento della
Camera sia discutibile. D'altronde, nell'ambito dell'ufficio
di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti
dei gruppi, non è rispettata la proporzionalità. Potrebbe,
quindi, accadere, nel caso di un contrasto, che si giudicasse
prevalente una proposta...
  ANTONIO BARGONE. C'è il peso ponderale.
  LUIGI RAMPONI. Questo fa diventare ponderale l'ultima
frase. Stavo dicendo che potrebbe essere considerato
prevalente un parere supportato da cinque commissari rispetto
ad uno supportato da quattro che però rappresentano la
maggioranza. E' giusto quindi dire che ognuno sia presente
nell'ufficio di presidenza ma abbia un peso pari al numero dei
componenti che rappresenta. Lascerei, quindi, l'emendamento
così com'è.
  GIUSEPPE AYALA. Ciò fa cadere l'ipotesi del voto
multiplo.
  GIROLAMO TRIPODI. Insisto per la votazione del mio
subemendamento.
  GIANVITTORIO CAMPUS. Desidero solo un chiarimento che si
riferisce sia all'articolo originario sia all'emendamento
sostitutivo. Nell'articolo 8, al punto b) è precisato che
l'ufficio di presidenza "delibera sulle spese - ad eccezione
di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività
della Commissione". Chi delibera sulle spese di ordinaria
amministrazione? Se delibera qualcun altro, non sarebbe stato
più corretto specificare che l'ufficio di presidenza delibera
sulle spese di straordinaria amministrazione?
  PRESIDENTE. Per le spese di ordinaria amministrazione
non è prevista una delibera.
  GIANVITTORIO CAMPUS. Mi riferivo non a chi delibera ma a
chi gestisce le spese di ordinaria amministrazione.
  PRESIDENTE. L'amministrazione della Camera. I fondi
vengono dati dalla Camera e dal Senato che li gestiscono.
   Pongo in votazione il subemendamento Tripodi 0.8.1.1.
   (E' respinto).
  GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il mio voto contrario
sull'emendamento Bertucci 8.1.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertucci
8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8.
   (E' approvato).
   Passiamo all'esame dell'articolo 9, cui è stato
presentato l'emendamento Conti ed altri 9.1.
  CARLO CONTI. L'emendamento ha lo scopo di dare alcune
garanzie sia alla maggioranza sia alla minoranza. Mi spiego:
per l'Assemblea dei deputati e dei senatori la convocazione
nella sede istituzionale, e non in altra, è immediata. In
questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad una Commissione
d'inchiesta che potrebbe avere la necessità di riunirsi in un
luogo diverso dalla sede propria. Con l'emendamento si vuol
chiarire, senza lasciare
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dubbi, la possibilità che la Commissione si riunisca
in una sede diversa che potrebbe essere un ufficio giudiziario
o un altro luogo (si potrebbe precisare, se ritenete, che ciò
può avvenire nel territorio della Repubblica).
   Inoltre, nell'emendamento è indicato un termine di
convocazione più lungo rispetto a quello ordinario che è di 48
ore. Ciò perché nel caso in cui si ritenga necessario o utile
convocare la Commissione in altra sede, si deve dare ai
commissari il tempo per organizzarsi.
  PRESIDENTE. Vorrei fare presente che l'emendamento
sembra contrario all'articolo 142 del regolamento della Camera
che così recita: "Quando una Commissione d'inchiesta ritenga
opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi
componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa prima
di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera".
  CARLO CONTI. Le norme non sono in contraddizione l'una
con l'altra, per cui forse potrebbero essere coordinate.
  LUIGI RAMPONI. "Ne informa" non vuol dire che vi sia
bisogno di un'autorizzazione.
  GIUSEPPE AYALA. A parte il problema del coordinamento
con l'articolo 142, occorre considerare che stiamo parlando di
un'eventualità eccezionale, perché normalmente la Commissione
è convocata a palazzo San Macuto. Può verificarsi un evento
eccezionale per cui la Commissione debba essere
straordinariamente convocata altrove. In questo caso, il
termine di cinque giorni mi pare una contraddizione, nel senso
che se, ad esempio, avviene un fatto straordinario a Palermo e
la Commissione decide di riunirsi in quella città per dare
testimonianza della propria presenza, che senso ha farlo dopo
cinque giorni?
  CONCETTO SCIVOLETTO. Mi sorge il dubbio che
l'emendamento possa essere considerato inammissibile perché,
in sostanza, modifica il regolamento della Camera. Comprendo
il senso dell'emendamento, che però potrebbe essere
riformulato.
  PRESIDENTE. Credo che una formulazione opportuna
potrebbe essere la seguente: "In casi di straordinaria urgenza
la Commissione sarà convocata ad horas (...) dando
successivamente informativa al Presidente della Camera".
Ritengo, in ogni caso, che questo la Commissione possa farlo
comunque.
  LUIGI RAMPONI. Dare informazione non vuol dire attendere
l'autorizzazione. Abbiamo visto le ragioni per le quali
possiamo dare informazione, cioè emergenza od altro...
  PRESIDENTE. Però, questo si può fare ugualmente, non vi
è nulla che lo vieti; come regola generale, ciò che non è
vietato può essere fatto.
  SERGIO MATTARELLA. Signor presidente, se me lo
consentono i colleghi proponenti, vorrei suggerire il ritiro
dell'emendamento per un problema di carattere generale.
   L'articolo 9 di cui discutiamo regola le convocazioni
ordinarie della Commissione. Si sta discutendo di trasformare
questo emendamento in una possibilità di accesso, audizione,
spostamento straordinario della Commissione in circostanze
altrettanto straordinarie, il che è un'altra cosa. Riferito
all'articolo 9, l'intendimento dell'emendamento è quello di
stabilire che ordinariamente la Commissione può anche
convocarsi altrove. Ciò non possiamo prevederlo perché il
Parlamento si riunisce nella sua sede; soltanto in casi
drammatici, imprevedibili, mai verificatisi- e speriamo che
mai si verifichino - si può riunire altrove. Il principio per
cui il Parlamento può riunirsi fuori dei suoi palazzi non
esiste e non può esistere. Per tale motivo chiedo il ritiro
dell'emendamento in questione. Le forme di viaggio, di
spostamento e di accesso della Commissione possono essere
tante e per diversi motivi, ma ribadisco che esse non possono
riguardare le convocazioni ordinarie.
Pagina 362
  PRESIDENTE. Sono d'accordo. Se introdotto come modalità di
convocazione ordinaria, l'emendamento è inammissibile.
  GIROLAMO TRIPODI. Concordo sia con quanto detto poc'anzi
dall'onorevole Mattarella sia con lei, signor presidente, a
proposito dell'inammissibilità dell'emendamento. Infatti,
oltre ad essere in contrasto con il regolamento della Camera,
tale emendamento pone problemi più grossi, relativi allo
sdoppiamento della sede della Commissione. Ciò non è
possibile, perché noi siamo il Parlamento italiano, non un
parlamento regionale. Non siamo il parlamento di una parte del
paese, ma il Parlamento della Repubblica italiana. Quindi,
credo sia giusto rispettare non solo il regolamento della
Camera, che regola i nostri lavori, ma anche evitare che si
possa instaurare un principio che, automaticamente, già porta
ad una divisione tra noi.
  PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione
dell'emendamento?
  FLAVIO CASELLI. Sì, signor presidente.
  PRESIDENTE. Ritengo di doverlo dichiarare
inammissibile.
  CORRADO STAJANO. Se votassimo, l'emendamento potrebbe
non essere approvato...
  PRESIDENTE. Al presidente è attribuita la facoltà,
preliminare al merito, di dichiarare inammissibile un
emendamento.
  CORRADO STAJANO. Capisco, ma è anche una manifestazione
di autorità.
  PRESIDENTE. Da parte del presidente non vuole essere una
manifestazione di autorità, ma un esercizio dei propri
diritti.
  FLAVIO CASELLI. Noi accettiamo il giudizio di
inammissibilità.
  PRESIDENTE. L'emendamento Conti 9.1 è inammissibile in
quanto contenente la previsione di una sede parlamentare
distinta da quella propria delle due Camere.
   Pongo in votazione l'articolo 9.
     (E' approvato).
   Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10.
     (E' approvato).
   Passiamo al successivo articolo 11, cui sono stati
presentati gli emendamenti Parenti 11.1 e Conti ed altri
11.2.
   Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che per la validità
delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza
di un terzo dei componenti. L'emendamento proposto dai
colleghi del gruppo della lega nord prevede, invece, che per
la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di metà dei componenti.
   Faccio rilevare che ove si elevi in misura così ampia il
numero legale, si rischia di paralizzare il lavoro della
Commissione. E' per tale ragione che avevo ritenuto opportuno
mantenere la presenza di un terzo dei componenti già adottata
dalla precedente Commissione.
  FLAVIO CASELLI. La ragione del nostro emendamento 11.2 è
molto chiara: intende garantire una maggiore partecipazione
alle deliberazioni. E' una questione di buon senso: si tratta
di vedere se debba prevalere l'esigenza di maggiore
funzionalità della Commissione o quella di una maggiore
democrazia, se vogliamo usare una parola grossa. Aggiungo che
quanto previsto nel nostro emendamento vale soltanto per le
votazioni, non per la normale attività della Commissione.
  PRESIDENTE. E' ovvio che è auspicabile la maggior
partecipazione possibile alle votazioni. Però, per evitare che
i lavori della Commissione si paralizzino...
  FLAVIO CASELLI. Signor presidente, si pongono soltanto
queste due esigenze: garantire la maggiore partecipazione alle
decisioni dei membri della Commissione, e
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valutare se ciò contrasta con l'esigenza di funzionalità
della Commissione stessa.
  ANTONIO BARGONE. A mio avviso, l'emendamento proposto
contrasta con l'esigenza di maggiore funzionalità, perché in
Commissione non vi sono soltanto deliberazioni importanti, ma
anche di routine; può accadere, pertanto, che proprio in
simili circostanze i commissari non siano spinti a partecipare
ai lavori della Commissione. Del resto, se dovessi giudicare
dalla presenza dei colleghi alle sedute che abbiamo tenuto fin
qui, credo che non avremmo mai raggiunto il numero legale
previsto in questo emendamento.
   Poiché su questa questione vi è stata una discussione
piuttosto lunga ed approfondita nella passata legislatura, a
me sembra che la dizione prevista al comma 1 dell'articolo 11
rappresenti il punto d'equilibrio più ragionevole, tenuto
conto che ci troveremo ad assumere non solo deliberazioni di
particolare importanza, per cui è presumibile che i commissari
siano spinti ad essere presenti per una ragione politica, ma
anche, per esempio, sulla richiesta di un commissario di
mettere all'ordine del giorno della seduta successiva un
determinato punto; ebbene, se in questo caso mancasse il
numero legale, la Commissione si troverebbe a procedere in
modo piuttosto frammentario.
   Credo che l'attuale formulazione assicuri una maggiore
funzionalità ai lavori della Commissione.
  GIUSEPPE AYALA. Mi dichiaro completamente d'accordo con
l'intervento del collega Bargone.
  RENATO MEDURI. A me sembra che la presenza di un terzo
dei componenti sia molto riduttiva, soprattutto dell'immagine
del Parlamento, in quanto si potrebbe supporre che la
Commissione è costretta a deliberare con un terzo dei
componenti perché non riuscirebbe a raggiungere la metà degli
stessi. A me sembra che la dizione prevista sia una forzatura
che non dà lustro al Parlamento. Mi dichiaro quindi favorevole
all'emendamento 11.2, perché la presenza di metà dei
componenti la Commissione è il minimo che si possa
prevedere...
  PRESIDENTE. Mi chiedo se il comma 1 sia stato letto
attentamente. Dire che per la validità delle deliberazioni
della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei
componenti non significa che sia esclusa, in ipotesi, la
presenza di tutti i membri della Commissione stessa.
  RENATO MEDURI. Continuo a ritenere che sia necessario
prevedere almeno metà dei componenti, perché considero molto
riduttiva della nostra immagine la presenza di un terzo dei
componenti la Commissione.
  GIUSEPPE AYALA. Il problema è coniugare il funzionamento
della Commissione con la responsabilità politica di chi non
ritiene di partecipare ai lavori della stessa. Resta il fatto
che la Commissione deve funzionare.
  LUIGI RAMPONI. E' vero, la Commissione deve funzionare.
Credo che non dobbiamo mettere nessun vincolo se diciamo che
essere presenti è una questione di responsabilità, ma se
vogliamo dare un obbligo alla presenza, è più dignitoso il
riferimento alla metà dei componenti la Commissione.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.2.
     (E' respinto).
   Passiamo all'emendamento Parenti 11.1.
  ANTONIO BARGONE. Abbiamo votato contro il precedente
emendamento, ma in questo caso mi sembra che si ecceda in
senso contrario.
  LUIGI RAMPONI. Quali sono le motivazioni di tale
emendamento?
  PRESIDENTE. L'emendamento tende a garantire maggiore
funzionalità alla Commissione. Devo però riconoscere che
quanto proposto potrebbe essere considerato
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una forzatura. Sono pertanto disposta a ritirarlo.
  LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor presidente, se il
criterio seguito per la votazione procedente era quello di
garantire maggiore funzionalità ai lavori della Commissione,
credo che sia logico e conseguente applicare il medesimo
criterio anche riguardo a questo emendamento. Ritengo perciò
che, coerentemente con l'impostazione espressa poc'anzi dalla
maggioranza, ci si debba esprimere nel senso che non sia
necessaria la richiesta da parte di tre commissari per
procedere alla verifica.
  GIUSEPPE AYALA. Sono d'accordo.
  GIANVITTORIO CAMPUS. Il comma 2 dell'articolo 11 recita:
"La presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione
sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando
la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione". La
norma, così com'è scritta, già impone la verifica del numero
legale nel caso di votazione; non è necessario che lo chieda
un commissario o due o tre: anche se non viene avanzata alcuna
richiesta, la verifica del numero legale avviene
automaticamente.
  GIUSEPPE AYALA. Credo che la soluzione più saggia sia
quella di ritirare l'emendamento; il collega ha fatto un
rilievo molto giusto, nel senso che la migliore formulazione
dell'articolo 11 è quella attuale.
   Il punto fondamentale è che, qualora l'emendamento venisse
approvato, l'obbligo attualmente previsto di procedere alla
verifica del numero legale in caso di votazioni verrebbe
subordinato alla richiesta da parte di tre commissari.
  PRESIDENTE. La norma proposta è simile a quella prevista
dal regolamento della Camera.
  GIUSEPPE AYALA. Non lo discuto; la norma ha senz'altro
un senso. Mi auguro che la maggioranza non condivida questo
senso, affinché possa essere assicurata speditezza ai lavori
della Commissione.
  PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 11.1.
   Pongo in votazione l'articolo 11.
     (E' approvato).
   Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati
presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò
direttamente in votazione.
   Pongo in votazione l'articolo 12.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 13.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 14.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 15.
     (E' approvato).
   Passiamo all'articolo aggiuntivo Serena ed altri
15.01.
  ANTONIO SERENA. Questo articolo aggiuntivo si richiama
alle conclusioni della parte della relazione conclusiva della
precedente Commissione elaborata dal senatore Smuraglia, nella
quale veniva individuata una mafia del nord, neonata ma in
crescita, con caratteristiche totalmente dissimili da quelle
della tradizionale mafia del sud. Questa mafia del nord di
recente sta operando con particolare virulenza.
   L'emendamento si illustra da sé, ma non posso esimermi dal
riferire su quanto è stato detto nel corso dei colloqui di
questi giorni, nonché in un intervento svolto in merito ad un
precedente emendamento. Mi riferisco a quanto detto dal
senatore Tripodi, che mi è sembrato volesse far presente che
era stato presentato un emendamento, il nostro, ispirato a
sentimenti antimeridionalisti.
   E' lungi da noi qualsiasi sentimento di tale natura. Si
tratta di preconcetti che non accettiamo.
  GIROLAMO TRIPODI. Non ho detto questo.
Pagina 365
  PRESIDENTE. Vorrei invitare il proponente ad affrontare,
oltre al merito dell'emendamento, anche gli aspetti di
legittimità e di costituzionalità della proposta.
  ANTONIO SERENA. Desidero comunque riferirmi ai colloqui di
questi giorni ed ai tentativi di far ritirare l'emendamento.
Nel corso degli incontri che si sono svolti tra lei, signor
presidente, ed il capogruppo della lega nord ed anche il
sottoscritto l'emendamento è stato collocato in un'ottica che
noi assolutamente non accettiamo. Mi scuso con il collega
Tripodi se ho mal interpretato il suo pensiero, ma mi sembrava
che nel suo intervento avesse espresso tale opinione. Del
resto, quanto mi sembrava che il collega Tripodi avesse detto
è in sintonia con le affermazioni del presidente, il quale ha
parlato di unità d'Italia e della mafia come di un fenomeno
circolare. Condividiamo quest'ultimo giudizio, ma ravvediamo
in questo momento una forte presenza al nord, il che non
implica che il fenomeno non possa essere circolare: oggi
riteniamo che il nord abbia bisogno di determinate difese, e
ciò per difendere tutto il paese.
   Ribadisco che non vi è alcun motivo di fare richiami
all'unità d'Italia, né alcun tentativo da parte nostra di
limitare il ruolo del presidente della Commissione antimafia.
Anzi, vogliamo alleggerire il lavoro della Commissione.
   In questi giorni, parlando con vari colleghi della
maggioranza e dell'opposizione, ho potuto constatare che la
nostra proposta è condivisa da molti. L'emendamento, che non è
firmato soltanto da esponenti della maggioranza, trae origine
dalla relazione del senatore Smuraglia. Avvertiamo il bisogno
di cambiare modo di operare e riteniamo si debba addivenire a
più frequenti audizioni. Ecco la necessità di scegliere una
città del nord nella quale potersi riunire; vedremo se ciò
sarà possibile. Siamo comunque disposti a ragionare ed
eventualmente a modificare il nostro emendamento. C'è bisogno
di una presenza continua sul territorio.
  PRESIDENTE. In verità, l'avevo pregata di affrontare
anche le questioni di ammissibilità.
   L'articolo aggiuntivo è stato già preso in considerazione
dall'ufficio di presidenza che ne ha rilevato
l'inammissibilità, anche per motivi di illegittimità
costituzionale. Occorre tenere presente che questa è una
Commissione bicamerale che deve lavorare collegialmente e solo
per motiviorganizzativi può essere - come recita il
regolamento - suddivisa in gruppi, fermo restando che al suo
interno non può essere costituita un'altra Commissione,
peraltro neppure rappresentativa di tutti i gruppi
parlamentari.
   Inoltre, non è possibile prevedere una sede diversa da
quella delle Camere: come si è affermato in precedenza, è
incostituzionale che la Commissione, o una sua parte, si
riunisca altrove; peraltro l'individuazione della sede della
prefettura contrasterebbe con la funzione della Commissione di
vigilanza sul Governo, in quanto la prefettura è sede di
Governo.
   In considerazione dell'articolo 82 della Costituzione e
dell'articolo 142 del regolamento della Camera, dopo aver
acquisito anche l'opinione dei componenti l'ufficio di
presidenza, l'emendamento si dovrebbe ritenere inammissibile.
Questa argomentazione viene prima del merito: la divisione
dell'Italia in due, in tre o in quattro parti non c'entra
nulla! E' una questione di ammissibilità.
   Poiché sembra che la questione sia di vitale importanza ed
anche per essere sicuri che il presidente e l'ufficio di
presidenza non abbiano preso abbagli, probabilmente è
opportuno rimetterla alle Presidenze delle Camere. Ripeto,
l'emendamento è stato dichiarato inammissibile e quindi sarà
rimesso alle Presidenze delle Camere.
  GIROLAMO TRIPODI. Mi dichiaro d'accordo sui rilievi da
lei formulati, signor presidente, che peraltro la Commissione
aveva già manifestato, sull'emendamento. Quest'ultimo, in
verità, non è un emendamento ma una proposta più organica
perché evidenzia un fatto sostanziale,
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ossia la costituzione di un'altra commissione, il che non può
essere oggetto di nostre decisioni.
   In effetti si tratta di istituire un comitato che si deve
interessare ad una parte del territorio nazionale: in
proposito, caro collega, non avevo assolutamente espresso
giudizi sull'antimeridionalismo o meno, non era questo il
punto; abbiamo di fronte altri problemi, di carattere
costituzionale e, quindi, in contrasto con le norme
fondamentali del nostro ordinamento democratico.
   Se la proposta dovesse rimanere in questi termini,
dovrebbe essere presentata una proposta di legge per la
costituzione di un comitato che analizza un fenomeno in
un'altra zona del paese.
   Aggiungo che la mafia non è diversa: quella del nord
agisce o si organizza in un modo...
  PRESIDENTE. Senatore Tripodi, non può entrare nel merito
dell'emendamento; noi non abbiamo valutato il merito, ma solo
l'ammissibilità. La prego di attenersi al profilo
dell'ammissibilità.
  GIROLAMO TRIPODI. Poiché nella proposta emendativa si
parla di mafia del nord, vorrei sottolineare come questa sia
uguale dappertutto. E' stata la Commissione ad esaminare la
relazione conclusiva dell'indagine svolta al nord dal gruppo
di lavoro diretto dal senatore Smuraglia.
  PRESIDENTE. Prego i colleghi di non entrare nel merito
ma di attenersi ai profili di ammissibilità.
  GIROLAMO TRIPODI. Signor presidente, ritengo che la via
da lei proposta, relativa alla sottoposizione della questione
al Presidente della Camera, non possa essere percorsa. A parte
il fatto che l'ufficio di presidenza si è orientato
diversamente, siamo di fronte - lo ripeto - ad una proposta
incostituzionale, rispetto alla quale non dobbiamo avere
qualche titubanza e sottoporla al parere del Presidente della
Camera. Se è incostituzionale, è inutile rinviare la questione
al Presidente della Camera. O è una cosa o è l'altra. Anche
lei, signor presidente, ha riconosciuto l'incostituzionalità
della proposta. Del resto questa Commissione non può
costituirne un'altra al suo interno, ma solo i gruppi di
lavoro.
  CORRADO STAJANO. E' difficile non entrare nel merito
dell'argomento. La proposta, così come è strutturata, non è
ammissibile. E' inammissibile senza ulteriori certificazioni.
Se mi consentite, aggiungerei una postilla o una
raccomandazione: dopo i risultati raggiunti dal gruppo di
lavoro Smuraglia, che nella scorsa legislatura si occupò delle
zone non tradizionalmente mafiose, forse dovremmo interessarci
più specificatamente di tre regioni settentrionali, cioè il
Piemonte, la Lombardia e il Veneto. La mafia al nord non è
neonata: vi sono trent'anni di storia, e nell'ultimo anno la
procura distrettuale di Milano ha effettuato 2.500 arresti!
Dunque, la situazione è molto grave.
   Ripeto, la proposta così come è strutturata non è
ammissibile, ma questo è uno dei programmi della nostra
Commissione.
  PRESIDENTE. Certo.
  GIACOMO GARRA. Per dare concretezza e base giuridica
alla dichiarazione di inammissibilità enunciata dal
presidente, non credo ci si debba richiamare ai principi
dell'unità d'Italia né ritenere che il fenomeno della mafia
debba essere esaminato unitariamente sull'intero territorio
nazionale. Nel passato si sono avute inchieste parlamentari su
fatti di carattere regionale, non solo di rilevanza
nazionale.
   L'ostacolo insormontabile, però, riguarda il rispetto
delle norme sulla formazione delle leggi. Il legislatore può
con legge istituire una Commissione d'inchiesta che si occupi
di un fenomeno localizzato sul territorio nazionale, mentre
non si può ipotizzare che un regolamento consegua i risultati
che solo il Parlamento può raggiungere con l'istituzione di
un'apposita commissione (che abbia riferimento ad aspetti più
settoriali e territoriali di questa piaga nazionale) perché
sarebbe una introduzione surrettizia.
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   A parte i rilievi dell'onorevole Tripodi e quelli del
presidente riguardanti la sede dei lavori parlamentari, che
non può essere modificata in quanto prevista dalla
Costituzione, credo risulti preclusivo dell'esame
dell'emendamento il richiamo ai principi concernenti la
formazione delle leggi che verrebbero ignorati.
  SAVERIO DI BELLA. Vorrei che non si confondesse il "no"
per motivi procedurali validi con la sottovalutazione del
fenomeno mafia al nord.
   Se dovessimo badare solo alle differenze, dovremmo
istituire decine di Commissioni perché la mafia è diversissima
- nonostante le somiglianze - anche nell'ambito delle
classiche regioni ad insediamento mafioso, dalla Calabria alla
Campania alla Puglia.
  PRESIDENTE. Come già ho avuto modo di dire, a questo si
ovvia con la costituzione dei gruppi di lavoro.
  ANTONIO SERENA. Vorrei far presente che nessuno ha
parlato di costituire una seconda Commissione antimafia.
L'emendamento reca l'istituzione del "Comitato per la lotta
alla mafia del nord" e la parola comitato ricorre all'articolo
23 del regolamento interno che - appunto - si riferisce ad un
comitato assimilabile ad un gruppo di studio. Il fatto che si
sia parlato di una seconda commissione antimafia è
assolutamente fuori luogo.
   Ci riferiamo ad un comitato che agisce alle dipendenze del
presidente della Commissione antimafia: non so come si possa
parlare di una seconda commissione antimafia.
  PRESIDENTE. Collega Serena, non è la parola "comitato"
ad essere in discussione, ma è la formulazione dell'articolo
aggiuntivo, che secondo il senatore Tripodi dovrebbe essere
oggetto di una proposta di legge. La prego comunque di
concludere.
  ANTONIO SERENA. Se mi lascia il tempo per farlo. Pensavo
che l'incostituzionalità potesse riferirsi al comma 4, tant'è
che nella mia illustrazione ho dichiarato di essere
disponibile a discuterne. Il problema poteva essere risolto in
questa sede senza demandarlo al Presidente della Camera.
Ripeto, l'incostituzionalità riguarda il comma 4, non l'intero
articolo.
  GIUSEPPE ARLACCHI. Visto che il senatore Serena ha
ribadito ulteriormente che l'ispirazione di questo emendamento
non tende ad introdurre surrettiziamente una commissione nella
commissione e considerato che non vi è un irrigidimento sulla
formulazione dell'emendamento medesimo - l'ultimo intervento
si è rivelato chiarificatore da questo punto di vista - non mi
sembra il caso di spaccare la Commissione su questa
richiesta.
   Del resto, gli intervenuti nel dibattito hanno concordato
sulla rilevanza del tema da affrontare. Pertanto, poiché il
gruppo della lega nord non si irrigidisce sulla formulazione
della proposta, possiamo tranquillamente includere il tema
degli insediamenti mafiosi nel nord tra quelli propri dei
gruppi di lavoro della Commissione (di due dei quali l'ufficio
di presidenza ha già discusso). La cosa può risolversi in
questi termini, se i colleghi sono d'accordo.
  PRESIDENTE. In tal caso dovrebbero però ritirare il loro
articolo aggiuntivo.
  SAVERIO DI BELLA. Dovrebbe essere ritirato e riformulato
secondo queste indicazioni.
  PRESIDENTE. Il discorso è diverso: sul fatto che la
Commissione articoli organizzativamente il suo lavoro in
gruppi che si occuperanno della mafia nel nord, che è omogenea
e disomogenea, e di quelle del centro, del sud e delle isole,
non c'è alcun dubbio. L'ho spiegato più volte. Poiché però si
insiste ...
  ANTONIO SERENA. Siamo disposti a riformulare l'articolo
aggiuntivo, ma non a ritirarlo!
  GIUSEPPE ARLACCHI. Mi pare che la discussione sia
arrivata ad un punto che ha superato questa questione. Se
ritorniamo di nuovo alla questione dell'ammisibilità
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o dell'inammissibilità, ritorniamo all'inizio della
discussione! Mi sembra vi sia stata una disponibilità ...
  ERMINIO ENZO BOSO. Collega Tripodi, di fronte a questo
possiamo arrivare al punto di chiarire una cosa che vi
chiarisco subito. Qua mi sa che si vuol giocare alle palline
dove non c'è il gioco delle palline. Di fronte a questo - ve
lo dico sinceramente e bonariamente - me ne vado, do le
dimissioni. E non è questione che lasci due righe; veramente
faccio una dichiarazione cattiva, perché non posso accettare
discriminanti all'interno della situazione della penetrazione
nel tessuto produttivo del nord da parte della realtà
delinquenziale della mafia! Se qualcuno vuole tenersi come
realtà propria Cosa nostra e la mafia in casa sua, non vedendo
la pericolosità della sua penetrazione all'interno del tessuto
produttivo del nord, delle casse rurali, delle multiproprietà
e delle imprese, e cerca esclusivamente la fuga di fronte alla
balla di costituire una seconda commissione - non è questo,
perché voi sapete cosa chiediamo! - dimostra soltanto la
volontà di non voler capire ciò che gli viene chiesto. Allora,
ditelo pure: il meridione si gestisce la mafia. E noi ce ne
andiamo. Dico veramente che me ne vado perché voi volete
gestirvi la mafia; non vi interessa la situazione della
penetrazione delinquenziale al nord!
     (Il senatore Boso esce dall'aula della
Commissione).
  PRESIDENTE. Vi prego nuovamente di non fare discussioni
nel merito!
   Essendovi l'intenzione di mantenere evidentemente la
questione, ritengo opportuno rimettere il giudizio sulla sua
ammissibilità al Presidente della Camera. Con questo
l'argomento è concluso! Non si può discutere all'infinito,
soprattutto quando avevo pregato i colleghi di attenersi
all'esame del problema dell'ammissibilità e non a quello del
merito dell'articolo aggiuntivo, in quanto la discussione nel
merito è successiva a quella sulla ammissibilità.
  ANTONIO SERENA. Il capogruppo sono io, presidente, gli
altri non mi interessano! Se si tratta di un problema
procedurale ...
  PRESIDENTE. Non posso farci niente! Il Presidente della
Camera si pronuncerà, con tutte le garanzie del caso. Nel caso
in cui la Presidenza della Camera dovesse dichiarare
ammissibile l'articolo aggiuntivo,  lo discuteremo nel
merito.
   Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti agli articoli 16,17, 18, 19 e 20, li
porrò direttamente in votazione.
   Pongo in votazione l'articolo 16.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 17.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 18.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 19.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 20.
     (E' approvato).
   Passiamo all'articolo 21, al quale è stato presentato
l'emendamento Bertucci 21.1. Nessuno chiedendo di parlare, lo
pongo in votazione.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé
apportata.
     (E' approvato).
   Passiamo all'articolo 22, al quale è stato presentato
l'emendamento Mancino 22.1. Il senatore Mancino non è
presente.
  GIUSEPPE DOPPIO. Lo faccio mio, presidente.
  GIUSEPPE ARLACCHI. Poiché l'emendamento va nella
direzione di rafforzare un certo costume di riservatezza dei
lavori della Commissione, mi pare possa essere accolto.
Pagina 369
  VITO CUSIMANO. Anche alla luce di quanto è successo!
  LUIGI RAMPONI. Questa è una forma di difesa rispetto a
quanto è accaduto in passato.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancino
22.1.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé
apportata.
   Poiché agli articoli 23, 24 e 25 non sono stati presentati
emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente
in votazione.
   Pongo in votazione l'articolo 23.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 24.
     (E' approvato).
   Pongo in votazione l'articolo 25.
     (E' approvato).
   Passiamo all'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01.
  MAURIZIO BERTUCCI. Ritengo che il mio articolo
aggiuntivo si illustri da sé.
  GIANVITTORIO CAMPUS. Vorrei rimarcare che questo
articolo aggiuntivo può farci superare l'impasse che
potrebbe crearsi relativamente all'articolo aggiuntivo Serena
15.01. Lo dico anche per tranquillizzare i colleghi della lega
nord, perché questa norma prevede che sia regolare e legittimo
che in corso d'opera possa essere introdotta una modifica
...
  PRESIDENTE. Senatore Campus, devo interromperla, perché
questo non riguarda questa ma la prossima Commissione!
  GIANVITTORIO CAMPUS. Allora di cosa stiamo
discutendo?
  RENATO MEDURI. Lei ha detto che non possiamo fare una
norma transitoria, tanto più non possiamo fare ...
  PRESIDENTE. La norma entrerà in vigore dopo
l'approvazione finale.
   Ricordo che sull'articolo aggiuntivo Serena 15.01 pende la
pronuncia dei Presidenti delle Camere.
  VITO CUSIMANO. Il gruppo di alleanza nazionale-MSI
voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01 per le
stesse motivazioni addotte dal senatore Campus.
   Credo che i colleghi della lega nord si fossero resi conto
che il loro articolo aggiuntivo 15.01 non poteva essere
accolto e si stessero orientando a modificarlo. Ebbene, una
volta approvato l'articolo aggiuntivo in esame, essi avranno
la possibilità di ripresentarlo, modificandolo alla luce di
quanto è stato detto.
  PRESIDENTE. Questi sono propositi per il futuro.
  ANTONIO BARGONE. Siamo favorevoli all'articolo
aggiuntivo Bertucci 25.01.
  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo
Bertucci 25.01.
     (E' approvato).
   L'approvazione finale del regolamento potrà avvenire una
volta intervenuta la pronuncia dei Presidenti delle Camere
sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Serena 15.01.
                    Rinvio dell'esame
                 del programma di lavoro.
  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del
programma di lavoro.
  RENATO MEDURI. Avremmo bisogno di un po' di tempo per
leggere lo schema di programma, signor presidente. Sarebbe
opportuno un rinvio.
  PRESIDENTE. Se fossimo stati d'accordo, avrei potuto
illustrarlo questa sera; poiché però vi sono obiezioni,
ritengo che si possa rinviare a domani. Vorrei infatti che per
la prossima settimana potessimo avere già un programma
operativo.
Pagina 370
  RENATO MEDURI. Debbo farle presente, signor presidente,
che l'Assemblea del Senato terrà seduta domani sia la mattina
sia il pomeriggio.
  PRESIDENTE. Debbo ribadire l'esigenza di disporre la
prossima settimana di un programma operativo, a partire da
martedì.
  RENATO MEDURI. Vi è anche un fatto procedurale da
considerare. Se il regolamento non può essere approvato prima
che il Presidente della Camera si sia pronunciato sulla
ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 15.01...
  PRESIDENTE. Non è così. Abbiamo approvato tutti gli
articoli del regolamento interno, che non può essere approvato
nel suo complesso in relazione ad un articolo aggiuntivo; ciò
non modifica però in alcun modo i lavori della Commissione.
Tra l'altro, è in vigore quello provvisorio.
  VITO CUSIMANO. Qualche collega fortunato ha avuto prima
il programma, tanto da poter presentare proposte di
modifica.
  PRESIDENTE. Il programma è stato già discusso in ufficio
di presidenza per ben due volte. Ecco perché qualcuno lo aveva
già; perché evidentemente fa parte dell'ufficio di
presidenza.
  VITO CUSIMANO. Bisogna essere fortunati!
  PRESIDENTE. Considerato che non si ritiene possibile
esaminare il programma questa sera, proporrei di fissare la
seduta per giovedì prossimo, convocando domani l'ufficio di
presidenza.
  ANTONIO BARGONE. Mi permetto di proporre, signor
presidente, di fissare la seduta per la mattina di martedì
prossimo.
  PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone.
   Valutati gli orientamenti emersi, ritengo opportuno
rinviare l'esame del programma ad una prossima seduta da
tenersi martedì 18 ottobre alle 9. Comunico inoltre che per
domani, mercoledì 12 ottobre, alle 15,30 è convocato l'ufficio
di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.
  La seduta termina alle 19,15.
Pagina 371
                                                   ALLEGATO
    EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI
       AL REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE
                         Art. 2.
   All'Art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. La Commissione esercita i suoi poteri fino alla
prima riunione delle nuove Camere, anche se lo scioglimento
riguarda una sola di esse.
2.1
                                                    Mancino
                         Art. 5.
   Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                         Art. 5.
    (Elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza).
   1. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di
Presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un
solo nome per i Vicepresidenti e un solo nome per i Segretari.
Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di
voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più
anziano di età.
   2. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai
Presidenti delle Camere.
5.1
                                                   Bertucci
   All'Art. 5, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente
periodo:
   Alle predette votazioni partecipa anche il
Presidente.
5.2
                                                    Mancino
   All'emendamento 5.1, in principio, inserire il seguente
comma:
   1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è
disciplinata dalle norme del regolamento della Camera di
appartenenza del Presidente della Commissione.
0.5.1.1
                                                      Ayala
                         Art. 6.
   Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole:
da parte di un rappresentante di gruppo.
6.1.
                                                   Bertucci
                         Art. 7.
   Al comma 1, dopo la parola: Formula inserire le
seguenti: di concerto con i rappresentanti dei gruppi.
7.1
Conti, Caselli, Azzano Cantarutti, Viale, De Vecchi, Boso,
Dolazza, Serena.
                         Art. 8.
   Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
                         Art. 8.
          (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).
   1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori
della Commissione. Il programma ed il calendario sono
comunicati alla Commissione:
Pagina 372
qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un
accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente,
inserendovi le proposte prevalenti nonchè quelle in minoranza
in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla
comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per
Gruppo, per non più di 5 minuti.
   2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia
procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della
Commissione, alla quale riferisce. Esso propone alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del
comma 2^ dell'articolo 19.
   3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad
eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti
all'attività della Commissione.
8.1.
                                                   Bertucci
   All'emendamento 8.1, al comma 1, sopprimere le seguenti
parole: in rapporto alla consistenza dei gruppi
consenzienti.
0.8.1.1.
                                                   Tripodi.
                         Art. 9.
   Dopo il comma 3, aggiungere il comma seguente:
   4. La convocazione può essere stabilita, dall'Ufficio
di Presidenza, di concerto coi rappresentanti dei gruppi,
anche fuori dalla sede istituzionale della Commissione. In
tali casi la convocazione avverrà ai sensi del secondo comma
del presente articolo ma il termine minimo è elevato a 5
giorni.
9.1.
Conti, Azzano Cantarutti, Viale, De Vecchi, Serena,
Caselli, Boso, Dolazza.
                         Art. 11.
   All'Art. 11, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti
parole: e ciò sia richiesto da almeno tre commissari.
11.1.
                                                    Parenti
   All'articolo 11, sostituire il primo comma  con il
seguente:
   1. Per la validità delle deliberazioni della
Commissione è necessaria la presenza di metà dei
componenti.
11.2.
Conti, Azzano Cantarutti, Viale, Boso, Caselli, Dolazza,
Serena, De Vecchi.
                         Art. 15.
   Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:
                     Art. 15-bis.
                (Istituzione del Comitato
            per la lotta alla mafia del nord).
   1. Al fine di accentuare l'azione contro il fenomeno
della mafia del nord che opera con tecniche e metodi
differenti da quella del sud del Paese è istituito, in seno
alla Commissione, il Comitato per la lotta alla mafia del nord
con le seguenti funzioni:
       a) individuare le matrici della mafia nel nord, le
centrali di smistamento, i punti di interscambio della
malavita;
       b) promuovere le azioni per contrastare il
fenomeno della mafia del nord.
   2. Il Comitato opera con le stesse funzioni e
attribuzioni previste dal presente Regolamento e dalla legge
istitutiva della Commissione.
   3. Il Comitato è composto da cinque Commissari eletti
dalla Commissione tra i suoi membri. Tra questi la Commissione
elegge il Presidente. Il Presidente del Comitato riferisce
alla Commissione con relazione
Pagina 373
semestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente
della Commissione ne faccia richiesta.
   4. Il Comitato verrà dotato di una sede presso la
Prefettura di Verona e di un organico di segreteria di non più
di dieci unità.
   5. Il Comitato permane in carica per tutta la durata
dell'attività della Commissione.
15.01.
Serena, Boso, Dolazza, Azzano Cantarutti, Viale,
Peruzzotti, Bertoni, Marini.
                         Art. 21.
   Al primo comma, in fine, aggiungere il seguente
periodo:
   Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti
viene stabilito dal Presidente, al momento dell'acquisizione
da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva
ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza.
21.1.
                                                   Bertucci
                         Art. 22.
   All'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
   1-bis. Ogni volta che la Commissione deve
riferire al Parlamento il Presidente predispone una proposta
di relazione, ovvero incarica uno dei componenti di
predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal
relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato
alla Commissione il documento non può essere divulgato.
22.1.
                                                    Mancino
                         Art. 25.
   Dopo l'articolo 25, aggiungere l'articolo seguente:
                     Art. 25-bis.
      (Modifiche al Regolamento della Commissione).
   1. Ciascun componente la Commissione può proporre la
modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la
presentazione di una proposta redatta in articoli e
accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del
proponente sono stampati e distribuiti agli altri
Commissari.
   2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel
titolo III del presente Regolamento.
25.01.
                                                   Bertucci

 


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