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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Ordinamento della Repubblica
Titolo VI
Garanzie costituzionali
SEZIONE I.
La Corte costituzionale.
- La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
- La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo del Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
La Corte elegge il presidente tra i
suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici
anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di
ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
- Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
- Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II.
Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali
- Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se
la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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