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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Ordinamento della Repubblica
Titolo V
Le Regioni, le Province, i Comuni
- La Repubblica si
riparte in Regioni, Province e Comuni.
- Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.
- Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
- La Regione emana per
le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione.
- Spettano alla Regione
le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla
Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue
funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
- Le Regioni hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Province dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi
propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno le Isole, lo Stato
assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e
patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
- La Regione non può
istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la
loro professione, impiego o lavoro.
- Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
- Il sistema
d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un
presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta
sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
- Ogni Regione ha uno
statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato
con legge della Repubblica.
- Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con
quelle esercitate dalla Regione.
- Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da leggi della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione.
- Il Consiglio
regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per
dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in
grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni
di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto
motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata
una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale,
che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
- Ogni legge approvata
dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il
caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni
dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di
nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere
la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o
quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In
caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
- Le Province e i
Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
- Le Province e i
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono
essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
- Un organo della
Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
- Sono costituite le
seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
- Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra.
- Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
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