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Costituzione della
Repubblica italiana
Edizione del 1 gennaio 1948
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Ordinamento della Repubblica
Titolo IV
La Magistratura
SEZIONE I.
Ordinamento giurisdizionale.
- La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
- La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
- Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti delle pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di
guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
- La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per
due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente
fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
- Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.
- Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario
può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
d'università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
- I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio
né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi
e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o
con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha
facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
- Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
- L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
- Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
SEZIONE II.
Norme sulla giurisdizione.
- Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
- Il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
- Contro gli atti
della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
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