APPENDICE B CODICE CIVILE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE TITOLO IX Capo I 2575. (Oggetto del diritto). - Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 2576. (Acquisto del diritto). - Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. 2577. (Contenuto del diritto). - L'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per
gli effetti fissati dalla legge. 2578. (Progetti di lavori). - All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro, senza il suo consenso. 2579. (Interpreti ed esecutori). - Agli artisti attori o interpreti di
opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o
composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio
pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi
speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione,
rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque
diffonda o trasmette per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida,
registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro
apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. 2580. (Soggetti del diritto). - Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali. 2581. (Trasferimento dei diritti di utilizzazione). - I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. 2582. (Ritiro dell'opera dal commercio). - L'autore, qualora concorrano
gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di
indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. 2583. (Leggi speciali). - L'esercizio dei diritti contemplati in questo Capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. [ Indice | Appendice A - Disposizioni-tipo sulla protezione... | Appendice C - Direttiva CEE 91/250 ] |