APPENDICE A
ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE (OMPI)
DISPOSIZIONI-TIPO SULLA PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORE
(1978)
Art. 1. Definizioni
Ai fini della presente legge, deve intendersi per:
- "programma di elaboratore", l'insieme di istruzioni che può, una volta
trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far svolgere una funzione, realizzare
un compito, o ottenere un risultato particolare, per mezzo di una macchina per
l'elaborazione delle informazioni;
- "descrizione di programma", la presentazione completa di operazioni, in forma
verbale, schematica o altro, sufficientemente dettagliata per determinare l'insieme di
istruzioni costituente il corrispondente programma di elaboratore;
- "documentazione ausiliaria", ogni altra documentazione diversa dal programma
di elaboratore o dalla descrizione di programma, predisposta per facilitare la
comprensione o l'applicazione del programma di elaboratore, come per esempio descrizioni
di problemi e istruzioni ad uso degli utenti;
- "software", uno o più oggetti citati ai punti da 1) a 3);
- "proprietario", la persona fisica o giuridica a cui appartengono i diritti
attribuiti dall'art. 2, punto 1) della presente legge o i loro aventi diritto secondo
l'art. 2, punto 2).
Art. 2. Proprietà; trasferimento ed evoluzione dei diritti relativi al
software.
- I diritti attribuiti dalla presente legge per quanto riguarda il software appartengono
alla persona che lo ha realizzato; tuttavia, nel caso in cui il software è stato
realizzato da un dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, questi diritti
appartengono, salvo diverso accordo, al datore di lavoro.
- I diritti attribuiti dalla presente legge per quanto riguarda il software possono essere
trasferiti in tutto o in parte per contratto. Alla morte del proprietario, questi diritti
si trasmettono conformemente al diritto che regolano le successioni testamentarie o ab
intestato, secondo i casi.
Art. 3. Originalità.
La presente legge si applica solo al software che è originale, nel senso che è il
risultato del lavoro intellettuale personale del suo autore.
Art. 4. Idee.
I diritti attribuiti dalla presente legge non si estendono alle idee sulle quali si
fonda il software.
Art. 5. Diritti del proprietario.
Il proprietario ha il diritto di impedire a chiunque le seguenti azioni:
- divulgare il software o facilitare la divulgazione nei confronti di chiunque, prima che
esso sia reso accessibile al pubblico con il consenso del proprietario;
- permettere o facilitare a chiunque l'accesso a un oggetto che contiene o riproduce il
software prima che esso sia reso accessibile al pubblico con il consenso del proprietario;
- copiare il software con qualunque mezzo o in qualsiasi forma;
- utilizzare il programma di elaboratore per redigere un programma formalmente o
sostanzialmente identico al primo o una descrizione del programma o di un programma
sostanzialmente identico;
- utilizzare la descrizione del programma per redigere una descrizione di programma
formalmente o sostanzialmente identica o un programma di elaboratore corrispondente;
- utilizzare il programma di elaboratore o un programma di elaboratore realizzato nel modo
indicato ai punti 3), 4) o 5) per far funzionare una macchina per l'elaborazione delle
informazioni o per memorizzarlo in una macchina di questo tipo;
- offrire o detenere alla scopo di vendere, locare o concedere in uso, oppure vendere,
importare, esportare, locare, o concedere in uso il software realizzato nel modo indicato
ai punti 3), 4) o 5);
- compiere una delle azioni descritte al punto 7) nei confronti di oggetti che contengono
o riproducono il software realizzato nel modo indicato ai punti 3), 4) o 5).
Art. 6. Violazione.
- Tutte le azioni indicate all'art. 5, dal punto 1) al punto 8), costituiscono, salvo che
non siano autorizzate dal proprietario, una violazione dei diritti del medesimo.
- La realizzazione autonoma ad opera di chiunque di un software formalmente o
sostanzialmente identico al software realizzato da un'altra persona o il compimento delle
azioni indicate all'art. 5, dal punto 1) al punto 8), nei riguardi di software realizzata
autonomamente non costituisce una violazione dei diritti attribuiti a quest'altra persona
dalla presente legge.
- La presenza del software su navi, veicoli spaziali o mezzi di locomozione, aerea o
terrestre, stranieri, che entrino temporaneamente o occasionalmente nelle acque, nello
spazio aereo o nel territorio del Paese e l'utilizzazione del software durante questa
penetrazione non sono considerati come una violazione dei diritti attribuiti dalla
presente legge.
Art. 7. Durata dei diritti.
- I diritti attribuiti dalla presente legge hanno inizio nel momento in cui il software
viene realizzato.
- Fatta riserva per quanto previsto alla lett. b), i diritti attribuiti dalla presente
legge decadono al termine di un periodo di 20 anni, calcolato a partire dalla prima delle
date seguenti:
- data in cui il programma di elaboratore viene, a fini diversi dallo studio, dalla
sperimentazione o dalla ricerca, utilizzato per la prima volta dal proprietario o con il
suo consenso, in un Paese qualsiasi, per far funzionare una macchina per l'elaborazione
delle informazioni;
- data in cui il software viene venduto, locato o concesso in uso per la prima volta, in
un Paese qualsiasi, o viene offerto a questi fini.
- I diritti attribuiti alla presente legge non si estendono in nessun caso oltre il
termine di 25 anni, calcolati a partire dal momento in cui il software è stato
realizzato.
Art. 8. Azioni giudiziarie civili.
Nel caso in cui uno dei suoi diritti sia stato violato o che vi sia pericolo di
violazioni, il proprietario può ottenere dall'autorità giudiziaria un provvedimento
ingiuntivo, salvo che la concessione di un tale provvedimento non risulti sproporzionata
al caso di specie.
Art. 9. Applicazione di altre leggi.
La presente legge non esclude per quanto riguarda la protezione del software,
l'applicazione dei principi generali del diritto o l'applicazione di ogni altra legge,
come quelle dei brevetti, sul diritto d'autore o sulla concorrenza sleale.
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