CAPITOLO II - IL SOFTWARE NELLA EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA SEGUE: PROTEZIONE DEL SOFTWARE E DEI RELATIVI MANUALI APPLICATIVI Il primo vero e proprio riconoscimento di un diritto d'autore sui programmi per elaboratore si ha con una importante e pregevole decisione della Pretura di Pisa (74) (Pret. Pisa, 11 aprile 1984, Unicomp-Italcomputers e General Informatics) che, per l'accuratezza dell'esame dei fatti e per la profondità dell'analisi giuridica, può essere definita come un leading case. Al pretore veniva chiesto di tutelare un certo numero di programmi applicativi per elaboratori elettronici (insieme con i relativi manuali applicativi) organizzati in tre packages per automatizzare rispettivamente le operazioni di fatturazione, magazzino e di contabilità generale inerenti alla gestione di piccole e medie aziende di cui la Unicomp rivendica la tutela del diritto d'autore. Come si nota, nel caso dell'ordinanza di Pisa, il software viene studiato da un punto di vista diverso da quello delle precedenti decisioni. Il problema è quello di individuare in quei programmi materializzati in dischetti magnetici ed in listati un'opera dell'ingegno. Chiarita la natura dei programmi in questione con l'aiuto di un consulente tecnico d'ufficio, il pretore ritiene che sussistono le condizioni e i requisiti (dignità creativa e originalità) di tutelabilità richiesti dalla legge per le opere dell'ingegno. Più in particolare, per quanto riguarda la forma espressiva, non è certo di impedimento ai fini della protezione l'uso di simboli logico-matematici utilizzati nel programma sorgente, così come non lo è l'uso di segni convenzionali per altre opere dell'ingegno, ad esempio la musica. Per quanto riguarda la creatività, basta che sussista anche in misura modesta non essendo richiesto un particolare grado della stessa (75) (Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544). L'ostacolo maggiore per il riconoscimento nei programmi elettronici di un'opera dell'ingegno era l'inquadramento di esso in una delle categorie di opere protette. Infatti, mentre il programma di videogiochi, sviluppando una trama e una serie di immagini con dei personaggi, determina un effetto analogo a quello della cinematografia, nell'ipotesi di un programma per fatturazione e contabilità generale era difficile una analogia con altre categorie di opere protette. Certo, il pretore avrebbe potuto basarsi sulla tesi interpretativa, largamente seguita in dottrina, secondo cui l'elencazione dell'art. 2 l.d.a. avrebbe valore esemplificativo e non tassativo dei vari tipi di opere protette, per evitare di inquadrare il software in uno dei generi indicati nella legge speciale e nel codice civile (art. 2575). Ma supera l'ostacolo dichiarando che "il programma in questione può essere ricondotto, per il suo contenuto e le sue finalità, non tanto ad un progetto ingegneristico (del quale pure in alcuni tratti può assumere la forma e nel quale altri tipi di programmi possono completamente risolversi), bensì ad un'opera, appartenente latu sensu alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico". Pertanto, volendo sintetizzare, l'ordinanza della Pretura di Pisa così si esprime:
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