CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE SGUARDO D'INSIEME SULLA DIRETTIVA CEE Il travagliato percorso (87) verso una adeguata protezione giuridica del software trova un assetto definitivo quando il Consiglio della Comunità Economica Europea approva (14 maggio 1991) la nuova "Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore" (88). La direttiva fa propria la disciplina ai sensi del diritto d'autore e fu preceduta da una Proposta di direttiva presentata alle autorità comunitarie il 5 gennaio 1989 (89) che individuava già i principi cardine della tutela:
Il progetto di direttiva fu ampiamente discusso tra gli operatori del settore ma fu soprattutto il Parlamento Europeo ad esprimere perplessità sia sulla portata ipermonopolistica del progetto che sulla posizione di subalternità giuridica dell'utilizzatore. Infatti si notava che il progetto non solo attribuiva alle imprese dominanti la possibilità di ostacolare gli sforzi di altre imprese per la realizzazione di programmi concorrenti, ma contrastava pure con i diritti accordati agli utenti dalle legislazioni già introdotte nei principali paesi della Comunità. Ma la Commissione, dietro non poche pressioni da parte degli addetti di alcuni settori industriali, recepisce solo in parte le perplessità e le indicazioni del Parlamento Europeo sulla direttiva, la quale, dopo una serie di formalità (90), viene definitivamente approvata dal Consiglio della Comunità. La direttiva (91) riporta un testo di 11 articoli preceduti da una serie di "considerando" che, secondo Zeno-Zencovich, piuttosto che essere illustrativi degli intenti della direttiva sono null'altro che la parafrasi delle singole disposizioni (92). I "considerando", comunque, rappresentano il costante interesse che la Comunità esprime per il mondo dell'informatica e dei problemi ad essa collegati. Infatti, la necessità di uniformare le legislazioni nazionali degli Stati membri (eliminando differenze che incidono negativamente sul funzionamento del Mercato comune), l'importanza delle risorse necessarie per la creazione dei programmi (mentre è possibile copiarli a costo minimo), il ruolo che la tecnologia dei programmi può avere per lo sviluppo industriale della Comunità, sono tutte esigenze che trovano espressione negli articoli della direttiva. Concludendo su questo quadro d'insieme, è utile sintetizzare (93) i principi fondamentali della direttiva. L'art. 1 definisce l'oggetto della tutela e i requisiti della stessa. Gli artt. 2 e 3 individuano i soggetti titolari dei diritti. L'art. 4 specifica quali attività sono di esclusiva pertinenza del titolare. L'art. 5 introduce deroghe alle attività riservate al titolare in presenza di legittimi utilizzatori. L'art. 6 si occupa della decompilazione (94). L'art. 7 considera i vari tipi di illeciti e le misure di tutela per farvi fronte. L'art. 8 fissa il termine di durata della tutela. L'art. 9, nell'intento di allargare il più possibile l'ambito della protezione, consente al titolare di ricorrere (naturalmente nei limiti della compatibilità) ad altre discipline giuridiche concorrenti (es. quella brevettuale, concorrenza sleale, ecc.). Gli artt. 10 e 11 danno disposizioni circa l'adeguamento della legislazione esistente nei vari Stati ai principi della direttiva. [ Indice | Capitolo II - Proposte di disciplina legislativa | Capitolo III - Adeguamento della legislazione italiana... ] |