CAPITOLO IV - NUOVI SVILUPPI SULLA TUTELA DEL SOFTWARE GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE DI RICORSO ALL'UEB SULLA BREVETTABILITA' DELLE INVENZIONI CONCERNENTI SOFTWARE Se importante era seguire la nuova tendenza sulla protezione del software emersa a livello internazionale (e specialmente negli Stati Uniti come visto nel paragrafo precedente), più importante è appuntare l'attenzione sulla interpretazione e sui limiti della brevettabilità del software come evidenziata dalla giurisprudenza recente di organismi (l'UEB) più vicini al nostro ordinamento. Non essendo possibile passare in rassegna tutte le singole decisioni che hanno affrontato il problema dei limiti entro cui le invenzioni comprendenti software siano brevettabili (142), in questo paragrafo saranno affrontate questioni generali e comuni al tema in esame. Innanzitutto occorre evidenziare come l'interpretazione delle norme della Convenzione sul brevetto europeo, oltre che essere un canone ermeneutico per l'interprete nell'applicazione delle norme nazionali, deve essere tenuta presente dagli Stati al fine di adeguare e coordinare la legge nazionale alla Convenzione. Questo per evitare disparità di trattamento tra titolari di brevetti nazionali e titolari di brevetti europei. Come è noto l'art. 52.3 CBE (e parallelamente l'art. 12 3° comma l.i.) vieta la brevettazione di invenzioni consistenti in programmi di elaboratore considerati "in quanto tali". Secondo una consolidata linea interpretativa il divieto andrebbe riferito a quei trovati che siano privi di carattere tecnico e non a quelle invenzioni che nel loro insieme arrecano un contributo tecnico in un campo non escluso dalla brevettazione (143). Su quest'ultima osservazione va fatta qualche precisazione per le critiche che ha suscitato in dottrina. Alcuni autori ravvisano il pericolo di un sostanziale abbandono, da parte della Commissione, dell'orientamento secondo cui il carattere tecnico del trovato sia considerato nella sua unità (tenendo conto sia degli elementi tecnici che di quelli non tecnici necessari ai fini dell'invenzione), a favore di un esame che tenga conto dei soli elementi tecnici che compongono l'invenzione (144). L'avvertito pericolo sul modo di procedere nell'esame dei trovati in campo informatico viene superato dall'orientamento della Commissione di Ricorso quando afferma che rilevante per la sussistenza di un contributo tecnico è, oltre che un nuovo mezzo tecnico, anche la soluzione di un problema tecnico o la produzione di un effetto tecnico tramite l'impiego di mezzi tecnici noti. Così sarà sicuramente contributo tecnico quello che, ad un esame complessivo del trovato, dia particolari effetti provocati dalla interazione di un software nuovo (basato ad esempio su di un metodo matematico) e di un hardware già noto (145). A sintetizzare l'indirizzo europeo verso la brevettabilità di un'invenzione comprendente software si riporta, a titolo esemplificativo, esclusivamente una delle più recenti decisioni (146). In essa l'UEB ha dichiarato la brevettabilità di un'invenzione comprendente software destinato anche ad applicazioni in sé prive, a prima vista, di carattere tecnico. L'invenzione infatti aveva ad oggetto un sistema informatico per il trattamento di differenti tipi di gestione di dati (di cui almeno una gestione di attività finanziarie e una gestione di magazzino), che consente di semplificare le operazioni di inserimento dei dati delle diverse gestioni attraverso un sistema di inserimento comune a tutte le gestioni e dà la possibilità di aggiornare automaticamente i dati di gestione sulla base di operazioni effettuate per una diversa gestione. Per ottenere questi risultati l'invenzione prevede un'interfaccia con l'utente uniforme per tutte le operazioni di inserimento dati, una particolare organizzazione dei dati inseriti nella memoria dell'elaboratore, e particolari mezzi (sotto forma di software) che permettono di estrarre i dati dalle diverse locazioni di memoria o di predisporli per l'utilizzazione nelle diverse gestioni. Il tipo di problema risolto dall'invenzione non attiene allo svolgimento in sé delle attività applicative rivendicate, quali per esempio le attività finanziarie o di gestione di magazzino, e neppure alla loro informatizzazione, ma ad un problema indipendente dal tipo di attività svolte e che concerne la interazione in un unico sistema tra attività di tipo diverso. Pertanto l'invenzione che, in definitiva, riguardi un nuovo modo di funzionamento dell'elaboratore generale indipendentemente dai dati immessi o dalle applicazioni eseguite, deve essere valutata nel suo insieme, e la brevettabilità non può essere esclusa neppure quando i mezzi tecnici utilizzati (hardware) sono già noti. Questo è quanto afferma la Commissione di Ricorso:
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