CAPITOLO III - DIRETTIVA CEE 91/250 E LEGGE ITALIANA 633/41 SUL DIRITTO D'AUTORE CONTENUTO DEL DIRITTO NOTE La prima sezione (artt. 33-37) è dedicata alle opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche; la seconda (artt. 38-43) è dedicata alle opere collettive, riviste e giornali; la terza (artt. 44-50) è dedicata alle opere cinematografiche; la quarta (artt. 51-60) alle opere radiodiffuse; la quinta (artt. 61-64) alle opere registrate su apparecchi meccanici. [ Indietro ] Riproduzione permanente è quella realizzata attraverso una copia del programma su un supporto magnetico; riproduzione temporanea è invece quella conseguente al caricamento in uso del programma stesso. La prima attiene ad una vera e propria duplicazione del programma (si crea una copia autonoma del programma), la seconda include il caricamento del programma. [ Indietro ] Si ha locazione del programma originale o di una sua copia, quando con apposito contratto il titolare dei diritti (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (locatario), dietro corrispettivo, l'opera per un periodo limitato e per fini di lucro. Così si esprime la direttiva al 16° considerando. [ Indietro ] Cfr. la proposta di direttiva pubblicata in GUCE, 12 aprile 1989, C 91/4 (a pag. 11 delle osservazioni della Commissione). [ Indietro ] |